Docente impiega la bacchetta durante le lezioni e viene denunciata con lettera, l’intervento disciplinare non spetta al Dirigente. Sentenza

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Ricevuta la lettera con cui una mamma denuncia la docente id informatica della figlia per impiegare una bacchetta durante le lezioni, il DS avvia il procedimento disciplinare che porta alla sospensione dal servizio, dell’insegnante, per 3 giorni. Il Tribunale di Milano (Sezione Lavoro, Sentenza n. 2538/2019), riconosciuta l’incompetenza del DS, annulla la sanzione.

La lettera di denuncia. Una docente di informatica, presso una secondaria di secondo grado, veniva sottoposta a procedimento disciplinare che si concludeva con la sospensione al servizio per 3 giorni. Il Dirigente Scolastico aveva ricevuto la segnalazione scritta da uno dei genitori di un’alunna frequentante la classe 1°, relativa a fatti accaduti durante le ore di informatica. Il genitore scriveva: “Sono (…), mamma di una ragazza di 1°, le scrivo perché ho scoperto che la docente d’informatica, nelle sue ore di lezione gira per i banchi della classe con una bacchetta usandola sulle mani e sulla testa dei ragazzi. Purtroppo, già mi era stato riportato che la professoressa si lasciava andare a frasi arroganti, per esempio anche durante le verifiche, nel momento in cui gli alunni avrebbero bisogno di una maggior concentrazione (…)”.

La sospensione per 3 giorni. Il procedimento disciplinare si concludeva con le seguenti misure:

  • sospensione dal servizio per 3 giorni,
  • riduzione dello stipendio per il periodo di sospensione,
  • detrazione del tempo di sospensione dall’insegnamento dal computo dell’anzianità di carriera, con conseguente ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio.

La competenza ripartita tra DS e Ufficio per i procedimenti disciplinari. L’art. 55 bis, c. IX ter, D. Lgs. 165/2001, dispone che per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale. Inoltre, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle sopra indicate, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Il ventaglio delle sanzioni. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme del D.Lgs. n. 297/1994 (art. 91, c. I, del C.C.N.L. Comparto Scuola). Orbene, l’art. 492, c. II, D.Lgs. 297/1994, stabilisce che al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  • la censura;
  • la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
  • la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
  • la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
  • la destituzione.

Condotte che comportano la sospensione dal servizio. L’art. 494 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che la “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese” viene inflitta:

  • per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
  • per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
  • per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Il DG avrebbe dovuto trasmettere gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Nella lettera di avvio del procedimento disciplinare venivano contestate mancanze riconducibili alla fattispecie degli “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio”. Pertanto, la sanzione edittale per gli addebiti oggetto di contestazione è quella della sospensione fino a un mese e, quindi, di competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. Per l’effetto, il dirigente scolastico, incompetente all’adozione della sanzione di specie, avrebbe dovuto provvedere (art. 55 bis, c. IX quater, parte seconda, D.Lgs. 165/2001) alla trasmissione degli atti all’ufficio di competenza.

La sanzione irrogata da un organo incompetente è nulla. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sez. Lav., 11 ottobre 2016, n. 20429), nel pubblico impiego contrattualizzato, il procedimento disciplinare instaurato da un soggetto incompetente è illegittimo e la sanzione da questi eventualmente irrogata è affetta da nullità. Nella specie, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 3 giorni, è stata dichiarata illegittima, quindi affermato il diritto della docente a vedersi restituite tutte le somme trattenute per effetto della sanzione annullata.

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