Docente di sostegno: quali obblighi quando lo studente con disabilità partecipa ad Alternanza Scuola Lavoro

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Il docente di sostegno e la partecipazione dello studente con disabilità nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO). 

Una docente scrive: “Sono una insegnante di sostegno, quest’anno per la prima volta mi trovo al triennio e uno studente con disabilità dovrà partecipare a un progetto specifico. Non trovo gli estremi di legge per capire se sarò tenuta ad accompagnarlo durante i giorni che lo vedranno impegnato in attività lavorativa o se dovrà essere presente soltanto il tutor interno”.

Con riferimento al quesito suesposto innanzitutto si chiarisce che i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – ex Alternanza Scuola Lavoro – con l’affermazione della L. n. 107/2015 sono stati inseriti nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa delle scuole secondarie di secondo grado e, ai sensi dell’art. 1 comma 35, nel monte ore annuale delle lezioni e/o alla sospensione delle attività didattiche e/o anche all’estero. Pertanto, gli istituti scolastici richiamati sono tenuti a stipulare convenzioni con enti, associazioni e imprese al fine di incrementare le opportunità di lavoro e la capacità di orientamento, nonché contemperare la metodologia didattica con la realtà produttiva.

Nel quadro normativo concernente i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento non si menzionano obblighi dei docenti di sostegno, mentre per gli studenti con disabilità è possibile ricostruire una cronologia di disposizioni legislative e ministeriali che segue:

art. 8 della L. n. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” in cui si stabilisce che l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata;

art. 14 della L. n. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” in cui si stabilisce che, sulla modalità di attuazione dell’integrazione, il Ministro della pubblica istruzione provvede all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

art. 4 del D.Lgs. n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” in cui si dispone che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro;

art. 6 del D.Lgs. n. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” in cui si dispone che la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge n. 104/1992 con l’obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità;

art. 7 del D.Lgs. n. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” in cui si dispone che il PEI, di cui all’articolo 12, comma 5, della L. n. 104/1992, definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

art. 4 del D.M. n. 195/2017 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola” in cui si indica che, per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono
realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel
mondo del lavoro, in conformità ai principi del D.Lgs. 66/2017.

Per il docente di sostegno, i doveri connessi al servizio di insegnamento sono quelli che regolano il rapporto contrattuale di qualsiasi docente curriculare come riportato negli artt. 28 “Attività di insegnamento” e 29 “Attività funzionali all’insegnamento” del CCNL 2006/2009 tuttora vigente e negli artt. 26 “Realizzazione del PTOF mediante l’organico dell’autonomia”, 27 “Profilo professionale docente” e 28 “Attività dei docenti” del CCNL 2016/2018 di comparto. In essi non si menzionano i compiti da espletare nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ma va considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 6 della L. 104/1992 gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Tale assunto non può trascurare che i P.C.T.O. rappresentano un’opportunità formativa per tutti gli studenti e, quindi, pure per le ragazze e i ragazzi con disabilità che vanno costantemente guidati nelle varie esperienze, sia nell’ambito dell’istituzione scolastica che presso il soggetto ospitante, da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno, docente interno, esperto esterno) come espresso nella nota Miur n. 3355/2017 “Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi”.

Poiché queste progettazioni sono manifestazioni concrete di inclusione e integrazione, maggiormente per l’orientamento post-diploma e il successivo progetto di vita, le finalità dovrebbero essere:

  • sperimentare abilità e conoscenze acquisite;
  • favorire l’inserimento degli studenti disabili in situazioni lavorative;
  • consolidare l’autonomia personale e sociale.

Riprendendo il quesito originario, è possibile suggerire alcune azioni da attuarsi nelle istituzioni scolastiche della secondaria di secondo grado impegnate nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, quali:

  • le scuole inseriscono nel P.T.O.F. le attività dei P.C.T.O. (ore da effettuare sia all’interno che all’esterno delle proprie sedi);
  • i Dirigenti Scolastici stipulano Convenzioni con realtà pubbliche e private (enti, associazioni, imprese) per la realizzazione dei P.C.T.O.;
  • le scuole garantiscono la copertura assicurativa ai propri studenti e ai docenti impegnati nei P.C.T.O. (si veda nel dettaglio La copertura assicurativa degli studenti impegnati nell’alternanza scuola lavoro)
  • i Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e i Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO) concordano attività, obiettivi, compiti, modalità nei P.C.T.O.;
  • i consigli di classi individuano gli studenti con disabilità che svolgeranno i P.C.T.O.;
  • i Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli studenti con disabilità contengono la progettazione specifica dei P.C.T.O. (coerenza con i bisogni degli allievi; forme di integrazione fra scuola ed extra scuola; strutturazione, verifica e valutazione dell’esperienza sul campo; risultati raggiunti);
  • le scuole assicurano la presenza in orario di servizio del docente di sostegno nei momenti di attuazione dei P.C.T.O. all’interno della propria sede e, ove possibile, nei luoghi esterni;
  • le scuole assicurano la nomina di un tutor interno (I compiti del tutor interno)
  • le realtà esterne (enti, associazioni, imprese) assicurano la presenza di un tutor e/o supervisore per facilitare le attività degli studenti con disabilità insieme agli altri ragazzi;
  • le scuole applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 ed effettuano la formazione specifica come da art. 37 del Testo Unico medesimo.

Si porta a conoscenza che il Miur chiarisce mediante FAQ alcuni importanti aspetti:

Chi è il docente per il sostegno?

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato.

Quali sono i compiti dell’insegnante di classe rispetto all’integrazione degli alunni con disabilità?

Ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i reali compiti del docente di classe vanno necessariamente definiti nel quadro di un Piano Educativo Individualizzato. La precisa formulazione degli obiettivi da parte di ciascun insegnante garantisce la chiara definizione delle attività anche per l’alunno con disabilità e nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti in eventuali forme di supporto logistico/organizzativo;

Chi deve accompagnare gli alunni con disabilità in caso di viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro…)?

Anche in questi casi vale il principio della progettazione. Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze. Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza pertanto può essere affidata all’insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un compagno (nelle scuole superiori), ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.

(Fonti: L. n. 104/1992; D.Lgs. n. 77/2005; D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 107/2015 art. 1 commi 33-43; D.Lgs. n. 66/2017; nota Miur n. 3355/2017; D.I. n. 195/2017; L. n. 145/2018 art. 1 commi 784-787).

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