Docente critica la scuola in cui lavora e invita i genitori a iscrivere i figli altrove. Licenziata da scuola privata

Di Lalla
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red – Sicuramente di grande impatto la decisione della Corte di Cassazione resa nota il 6 novembre 2013, di riconoscere come legittimo il licenziamento di una insegnante di scuola materna di un istituto privato, previa contestazione di addebito, per le critiche mosse alla gestione dell’Istituto e per aver consigliato ad alcuni genitori, alla presenza di terzi, di iscrivere altrove i figli.

red – Sicuramente di grande impatto la decisione della Corte di Cassazione resa nota il 6 novembre 2013, di riconoscere come legittimo il licenziamento di una insegnante di scuola materna di un istituto privato, previa contestazione di addebito, per le critiche mosse alla gestione dell’Istituto e per aver consigliato ad alcuni genitori, alla presenza di terzi, di iscrivere altrove i figli.

Nella motivazione della sentenza si legge che l’insegnante ha affermato, parlando con alcuni genitori "che l’Istituto presso il quale lavorava era notevolmente inadeguato e che le insegnanti erano didatticamente impreparate sotto ogni profilo", suggerendo anche "di iscrivere gli alunni altrove".

Inoltre è stato addebitato alla docente di avere dichiarato, al cospetto di terzi "che il Commissario straordinario non era in grado di gestire alcunché e che, con una telefonata (a persone altolocate), lo si poteva mettere a tacere."

Secondo la Corte di Cassazione "tali comportamenti, in piena evidenza gravemente lesivi del decoro e della reputazione di un Istituto scolastico nel suo complesso e direttamente del suo Commissario straordinario che ne aveva la gestione da parte di un insegnante, sono stati correttamente qualificati come integranti una violazione dei doveri fondamentali ed elementari) di fedeltà e correttezza che gravano su un lavoratore in quanto in alcun modo possono essere ricondotti a una legittima critica anche dell’operato del datore di lavoro per la loro offensività e per i termini utilizzati, tanto da culminare nel suggerimento ad alcuni genitori di iscrivere altrove i loro figli, con potenziale gravissimo pregiudizio per l’istituto scolastico.

Si tratta di inadempienze così plateali, gravi e – come detto – radicalmente lesive di obblighi – alla base del rapporto di lavoro e della correlata fiducia tra le parti – da non necessitare di alcuna pubblicità disciplinare essendo intuitivo il dovere di evitare simili comportamenti, derivante direttamente dalla legge alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità già menzionata a pag. 3 del provvedimento impugnato.

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