Docente condannata a 4 mesi di carcere perché trattiene con un braccio studentessa oggetto di aggressione. Poi assolta

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Una docente veniva condannata a 4 mesi di reclusione per abuso di mezzi di correzione. Era stata accusata di inadeguatezza nella gestione della classe e di comportamento aggressivo nei confronti di una bambina.

Condanna a 4 mesi in Corte d’Appello

La Corte d’Appello che l’aveva condannata a 4 mesi, aveva attribuito all’imputata una sostanziale inadeguatezza alla gestione di situazioni di conflitto all’interno della classe a causa della aggressività dimostrata da una bambina, ha sottolineato che la motivazione aveva dato atto della assenza, in capo all’imputata, di comportamenti aggressivi in danno della bambina e della volontà di costringere la minore a subire detti comportamenti da parte dei compagni di classe, minore che era stata trattenuta per un braccio, con un atto di minima valenza fisica o morale necessario per rafforzare la proibizione di comportamenti oggettivamente pericolosi, solo per evitare appunto le reazioni dei compagni di classe agli atteggiamenti e ai comportamenti aggressivi della stessa minore che disturbava l’andamento delle lezioni con calci, sberle e pizzicotti.

Per i Giudici della Corte d’Appello la minore era stata trattenuta non per costringerla a tollerare le violenze degli altri bambini ma per sottrarla alla aggressione dei compagni di scuola. Dalle dichiarazioni della piccola G. in sede processuale emergeva che la bambina non era stata percossa dall’imputata o aggredita dagli altri bambini; del pari, la Corte dà atto che le altre insegnanti avevano negato di aver visto comportamenti anomali da parte della imputata. Dalle indicazioni di fatto sopra riportate e che la stessa Corte, lo si ripete, condivide nella loro materialità, il Giudice di Appello ha tratto la conclusione della incapacità della imputata a gestire situazioni di conflitto all’interno della classe e della violazione della funzione educativa nel fatto che la piccola G. era stata afferrata per un braccio al fine, evidentemente, di sottrarla alle aggressioni degli altri bambini.

Assoluzione in Cassazione

Per la Cassazione Penale, Sez. VI, Sent., (ud. 11-04-2018) 08-05-2018, n. 20236, a cui è giunto il ricorso, “Se così stanno le cose, va allora affermato che non risulta in alcun modo realizzato l’elemento materiale del reato di cui all’art. 571 c.p. che richiede, come è noto, un abuso dei mezzi di correzione inteso come eccesso nell’uso di mezzi giuridicamente leciti dato che la minima attività costrittiva svolta sulla bambina per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola era evidentemente finalizzata a preservare la incolumità della piccola alunna mentre non rileva, nei termini della realizzazione dell’elemento materiale del reato, quella “incapacità a gestire situazioni di conflitto all’interno della classe” sulla base della quale la Corte di Appello ha fondato il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all’art. 571 c.p. (da ultimo, Cass. Sez. 6 del 3/2/2016 n. 9954, Rv 266435, che richiede comunque il ricorso, seppure minimo e orientato a scopi educativi, a forme di violenza fisica o morale).” Annullando la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

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