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Docente con due contratti, 30/6 e fino al termine delle lezioni: come si calcola la malattia

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Un docente ha un completamento orario ma contratti con scadenza diversi: il primo al 30/6 e il secondo all’8/6. Come si computa il periodo di malattia?

Un dirigente scolastico scrive

Un supplente a T.D.  in servizio in due scuole di primo grado con contratti diversi: prima scuola – 12 ore fino al termine delle attività delle lezioni 08/06/2019; seconda scuola – 9 ore (6+3) fino al termine delle attività didattiche 30/06/2019; in caso di assenza per malattia chi deve gestire la pratica con le relative trattenute? In attesa di un vostro riscontro si porgono cordiali saluti.

Normativa

  • L’art 7 del DM 131/07 dispone che per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

Ai sensi dell’art 19 del CCNL/2007

  • Il personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (anche se nominato dal dirigente scolastico) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico.

In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:

  1. per intero nel primo mese di assenza;
  2. al 50% nel secondo e terzo mese (senza interruzione dell’anzianità di servizio);
  3. per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
  • Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell’anzianità di servizio).

Computo dell’assenza per ciascuna scuola

Nel primo caso, al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 19, che riguarda il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;

Nel secondo caso, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.

Conclusione

Come si evince dalla norma, per le due tipologie di assenza (di durata breve o fino al termine delle attività didattiche) occorra rispettare le regole previste per ciascuna di esse anche se si sovrappongono.

Da ciò consegue che ogni scuola adotterà i provvedimenti di competenza.

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