Docente assunto da concorso su sostegno mantiene diritto a ruolo su classe di concorso anche negli anni successivi

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Un’altra pronuncia di merito dichiara illegittimo il modus operandi del M.I.U.R. in relazione al bando di concorso D.D.G. 82/2012

a mezzo del quale venivano indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di oltre undicimila cattedre di personale docente su posto comune e di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

Immissione in ruolo su sosteno e depennamento dalla graduatoria di merito

La vicenda riguarda due docenti con abilitazione all’insegnamento della disciplina A037 (oggi A019), Filosofia e Storia, per la scuola secondaria di II grado, con ulteriore specializzazione per le attività didattiche di sostegno, le quali, pur collocandosi utilmente nella graduatoria (per la disciplina di Filosofia e Storia) del concorso pubblico 2012, non erano state immesse in ruolo su posto comune, essendo le cattedre disponibili insufficienti, bensì su posto di sostegno, con conseguente depennamento dalle graduatorie di merito del bando di concorso in questione.

In effetti, con una semplice nota successiva al bando, il M.I.U.R. prevedeva che «l’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria», senza riconoscere tale facoltà anche per gli anni successivi all’immissione in ruolo su posto di sostegno.

Il bando non nega diritto a permanere nelle graduatorie del concorso

Dunque, il nodo cruciale della questione era se le ricorrenti, utilmente collocate nella graduatoria di merito su Filosofia e Storia, potessero essere convocate per le nomine in ruolo su posto comune negli anni scolastici successivi all’accettazione della proposta per insegnante di sostegno.

Le docenti, assistite e difese dagli avvocati Rosa Cilea e Angelo Pugliatti, entrambi del Foro di Reggio Calabria, hanno vinto il ricorso sostenendo, tra le altre, le seguenti tesi difensive: (i) la violazione del diritto di mantenere la posizione utile raggiunta nella graduatoria di merito, in modo tale da poter accedere alla classe di concorso su posto comune negli anni scolastici successivi all’immissione in ruolo, alla luce del fatto che sul punto il bando non prevedesse alcun divieto o legittimo impedimento per i docenti che, abilitati sia all’insegnamento su posto comune sia alle attività di sostegno, volessero optare, nel corso dei successivi anni scolastici, per il trasferimento da posto comune a sostegno o viceversa; (ii) la violazione dei principi di rango costituzionale (sub specie del principio di gerarchia tra le fonti) con la diversa – e successiva – determinazione del M.I.U.R., secondo cui l’intervenuta immissione in ruolo dei vincitori su posto di sostegno precludesse agli stessi il diritto di optare, nel corso dei diversi anni scolastici, per l’assunzione su posto comune con il consequenziale depennamento dalle relative graduatorie.

Accogliendo il ricorso spinto dagli avvocati reggini, proprio nei limiti e per le ragioni suesposte, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza depositata in maggio 2018, ha statuito che le docenti, seppur già immesse in ruolo su posto di sostegno, hanno diritto di restare inserite nella graduatoria di merito per l’eventuale opzione sul posto comune, in quanto nessuna norma di legge o del bando di concorso D.D.G. 82/2012 lo negava.

Sotto altro e diverso profilo rispetto alla pronuncia di cui sopra, qualche anno addietro è intervenuta la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli risolvendo un caso identico a quello affrontato e deciso dal Tribunale di Reggio Calabria, inerente alla vicenda di una docente vincitrice del concorso del 2012, depennata – in seguito alla precedente accettazione della nomina in ruolo su sostegno – dalle graduatorie di merito della classe di concorso A0345 nell’anno 2014/15, ove figurava tra i convocati della cd. ‘fase 0’ del piano di assunzioni previste dalla legge n. 107/2015 (cd. “Buona Scuola”).

Con sentenza pubblicata in settembre 2016, il giudice partenopeo, accogliendo il ricorso presentato dall’avv. Lorenzo Maratea del Foro di Napoli, ha sostenuto, senza lasciare molti spazi a dubbi interpretativi, che essere già titolari di un contratto a tempo indeterminato su qualunque tipologia di posto non costituisce un motivo di depennamento dalle graduatorie di merito del concorso 2012, in quanto la cd. ‘fase 0’ del piano di assunzioni della “Buona Scuola” è stata una procedura di reclutamento ordinaria, messa in atto per la copertura di posti vacanti e disponibili a seguito del normale avvicendamento, regolata dalla normativa di settore previgente.

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