Docente assente visita idoneità, licenziata

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Importante sentenza (n. 22550 del 7 novembre u.s. ) della Corte di Cassazione in materia di licenziamento dei pubblici dipendenti (nel caso specifico del Miur – insegnante) nel caso di rifiuto, reiterato per due volte, di sottoporsi alla visita medica di idoneità.

Il caso

Una dipendente del Miur, in seguito al licenziamento, di cui era stata oggetto perché si era rifiutata di sottoporsi alla visita di idoneità per due volte senza un giustificato motivo, si era appellata alla Corte d’Appello de L’Aquila, per il fatto che alla stessa non era stata comunicata la trasmissione degli atti all’USR di competenza per il procedimento disciplinare, in violazione degli artt. 55 e 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell´art. 1418 codice civile dell´art. 91 del CCNL Comparto Scuola, sulla base dei quali il licenziamento (proprio per la citata mancata comunicazione) avrebbe dovuto essere annullato. A tale motivazione, la dipendente aggiungeva il fatto che la Circolare del Miur n. n. 88  dell’8 novembre 2011 non prevede il licenziamento per assenza ingiustificata alla visita presso la Commissione Medica di Verifica.

La Corte, però, rigettava il ricorso della dipendente in questione ritenendo che dagli atti processuali risultava che la stessa si era rifiutata per due volte di sottoporsi a visita di verifica per cui, ai sensi del D.P.R. n. 171 del 2011, art. 6, comma 3, e dell´art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001, sussistevano gli estremi per il licenziamento. La Corte, inoltre, affermava che la comunicazione alla dipendente della trasmissione degli atti all’USR per il procedimento disciplinare non era obbligatoria, considerato che solo il termine per la trasmissione degli atti può considerarsi perentorio.

La dipendente, allora, ricorreva in Cassazione, che ha confermato il rigetto del ricorso e, conseguentemente il licenziamento.

La Cassazione, inoltre, analizzando il quadro normativo di riferimento ha sostenuto che l’eventuale omissione della “contestuale comunicazione all´interessato”, della trasmissione all´U.P.D. degli atti, prevista dall’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, non ha conseguenze sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, considerato che la comunicazione “all´interessato” ha una funzione esclusivamente informativa, senza per questo pregiudicare le garanzie difensive, assicurate solo nel momento in cui viene avviato  il vero e proprio procedimento disciplinare.

Questo quanto leggiamo nella sentenza: “In tema di illeciti disciplinari di maggiore gravità imputabili al pubblico dipendente, la comunicazione all´interessato della trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura all´UPD, prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 3, ha una funzione meramente informativa, sicchè gli effetti dell´eventuale omissione di tale adempimento non si riverberano sul procedimento disciplinare e sul suo svolgimento, che prosegue regolarmente”.

La dipendente, infine, aveva invocato a sua difesa la Circolare del Miur n. 88  dell’8 novembre 2011, che non prevede il licenziamento per assenza ingiustificata alla visita presso la Commissione Medica di Verifica. Le circolari ministeriali, ha affermato la Cassazione, non sono fonti di diritto, ma servono a chiarire quanto dettato dall’Amministrazione su un dato oggetto. L’inosservanza delle circolari, ha concluso la Corte, si può configurare come vizio di eccesso di potere dell´atto amministrativo quando ciò avviene senza adeguata motivazione.

In conclusione, dalla sentenza della Corte di Cassazione si evince che il rifiuto del dipendente pubblico di sottoporsi, per due volte, alla visita medica di idoneità comporta il licenziamento disciplinare e, ancora, che la mancata comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari non inficia la legittimità del procedimento medesimo.

Altro elemento importante, che si ricava dalla citata sentenza, è che, nonostante il licenziamento per la fattispecie sopra descritta non sia indicato nelle Circolari del Miur, ciò non vuol dire che il dipendente non possa essere licenziato, in quanto esso (licenziamento) è previsto dalla legge.

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