Docente alza le mani a studenti, insulta la classe e minaccia collega. Dirigente “cosa devo fare?”

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Ciascun dirigente scolastico ha innumerevoli incombenze di tipo medico-legale nonostante l’istituzione si guardi bene dal fornire un’adeguata formazione in proposito (anche in sede concorsuale).

Tra queste spiccano la tutela della salute degli insegnanti e la salvaguardia dell’incolumità dell’utenza che sono spesso tra loro collegati come dimostra il caso in esame. Vale qui la pena ribadire che il modo migliore per garantire l’incolumità dell’utenza in generale (non solo di quella piccola) non passa attraverso l’installazione di fredde e sterili telecamere, bensì per l’azione di prevenzione e protezione della salute dei docenti prevista dalla vigente normativa. Sono ormai trascorsi invano 20 anni dal DM 382/98, ma la formazione dei dirigenti sull’argomento da parte degli Uffici Scolastici Regionali è rimasta lettera morta. La preparazione dei dirigenti scolastici, abbandonati a loro stessi, non può che risentirne soprattutto nei casi più impegnativi come il seguente che ci accingiamo a commentare

La lettera

Gentile dottore, sono un dirigente scolastico di un liceo ci siamo conosciuti due anni fa in occasione di un corso di formazione per i docenti sulla prevenzione del burnout. Ora le scrivo perché mi trovo ad avere un grave problema: un docente in servizio a tempo indeterminato presso la mia scuola che finora si era tenuto borderline come equilibrio, di recente si è reso protagonista di due gravi episodi: ha colpito con un pugno (non violento, ma l’ha fatto) un alunno di prima e l’ha insultato pesantemente; poi ha insultato tutti gli alunni della stessa classe e minacciato un collega. Entrambi gli episodi sono stati oggetto di accertamento da parte mia ed ho inviato per due volte gli atti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’USR, in quanto si è trattato di fatti gravi.

Però, nell’accertare i fatti, ho avuto modo di parlare con il docente ed una volta ho anche assistito ad una sua lezione. Il docente alza la voce in classe ed assume un atteggiamento aggressivo, indipendentemente da qualsiasi atteggiamento degli studenti che, a loro volta sentendosi “sfidati”, (hanno 14/15 anni) reagiscono urlando e la lezione diventa ingestibile. Il docente nella sua narrazione dei fatti infila frasi incoerenti, racconta di episodi della sua infanzia/adolescenza (del padre morto, di una sorella defunta, del coniuge divorziato da trent’anni…) che nulla hanno a che fare con quanto in discussione. Il docente ha 65 anni, ma ancora non ha maturato il diritto alla pensione).

Penso di dover promuovere un accertamento sull’idoneità psicofisica di questa persona, preparandomi anche all’eventualità di un’improvvisa sospensione cautelare se la situazione dovesse precipitare. I quesiti che Le pongo sono:

Sarà difficile che questa persona si renda conto di come sta, ma è opportuno cercare che mi dia il suo consenso o formuli lei stessa la richiesta di visita medico collegiale?

Alla relazione per la Commissione Medica allego anche i documenti (relazione mia, verbali per ricostruire i fatti ) che ho inviato all’Ufficio Procedimenti Disciplinari?

Pur non esprimendo alcuna valutazione che non mi compete, faccio riferimento a ciò a cui ho assistito in classe ed ai colloqui avuti con il docente, molti dei quali in presenza anche della vicepreside, in cui il professore si esprime in modo incoerente? Basta una relazione o devo stendere dei verbali?

La ringrazio molto se vorrà essere così cortese da aiutarmi, sono molto preoccupata.

Riflessioni e risposte

Cominciamo col dire che si tratta di un caso serio in cui vi sono tutti i segni e sintomi che lasciano presagire la slatentizzazione di una crisi psicotica in atto: violenza fisica e verbale; insulti e minacce; conflittualità; deragliamento e “insalata di parole”; aggressività da verosimile delirio persecutorio; incoerenza nel ragionamento; storia familiare travagliata etc. Il dirigente scolastico lascia intuire l’esistenza di episodi significativi più o meno recenti, di cui vi è certamente traccia nel curriculum professionale, nelle sedi precedenti o nel fascicolo personale, quando scrive “che finora il docente si era tenuto borderline come equilibrio”.

A questo punto il preside si chiede cosa fare, dopo aver inviato per ben due volte una segnalazione all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. In realtà, prima di agire, consiglio sempre ai dirigenti scolastici di porsi la domanda se il caso è di competenza disciplinare ovvero sanitaria. Nella fattispecie è certamente un problema medico e, come tale, deve essere affrontato col ricorso all’accertamento medico d’ufficio senza tentennamenti, rifuggendo la tentazione di intraprendere sterili, lunghi e inadeguati procedimenti disciplinari. Ecco che il primo provvedimento suggerito al capo d’istituto consiste nel congelare, o meglio revocare, tutti i procedimenti sanzionatori in corso procedendo immediatamente con la richiesta dell’accertamento medico d’ufficio alla CMV e contestuale sospensione cautelare (DPR 171/11) in attesa della visita medica collegiale. Che si tratti di un caso grave che pone a rischio l’incolumità dell’utenza e del restante personale scolastico è fuori discussione e la sospensione cautelare è necessaria e opportuna.

Alle tre domande risponderei sinteticamente così:

  1. L’accertamento medico d’ufficio rientra tra le prerogative del datore di lavoro già con l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (art. 5 L.300/1970) ed è ben circostanziato all’art 3 del DPR 171/11. Non necessita assolutamente del consenso del lavoratore essendo tra l’altro misura a tutela del lavoratore medesimo.
  2. Tutti gli atti che dimostrano i comportamenti anomali, bizzarri, aggressivi o di altra natura devono essere allegati alla relazione ai sensi dell’art.15 del DPR 461/01. Si tratta infatti di testimonianze preziose che servono a testimoniare quanto riportato dal dirigente nella suddetta relazione. Questa deve essere sintetica (max 1 pagina), puntuale, senza opinioni del dirigente o “voci di corridoio”, priva di ipotesi diagnostiche o elementi non comprovati da testimoni oculari. Si ricordi che la suddetta relazione – ai sensi della trasparenza sugli atti – può essere richiesta dall’interessato a giudizio medico-legale emesso dalla CMV.
  3. Certamente occorre riportare nella relazione di legge (ex art.15 DPR 461/01) tutti i riferimenti, inclusi i colloqui avvenuti in presenza di un testimone (es. vicario o collaboratore) soprattutto quando ci sono deliri, vaneggiamenti, discorsi sconclusionati, deragliamenti o altri segni.

PS Il compito del dirigente scolastico è arduo e gli strumenti che ha a disposizione per far fronte alle proprie incombenze medico-legali sono pochi e spesso poco conosciuti (neanche in sede concorsuale esiste formazione istituzionale in merito). E’ come la situazione di un uomo che si trova a dover attraversare a piedi l’Amazzonia armato di un coltellino svizzero: non gli resta che usarlo al meglio sfruttandone tutte le potenzialità. Le associazioni di categoria esigano la necessaria formazione dal MIUR che si era dato questo compito col DM 382/98.

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