Dl precari, Fgu-Gilda: monco e poco efficace senza Ddl abilitazioni

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Comunicato Gilda Unams – Memoria depositata in occasione dell’audizione del 12 novembre 2019 della FGU-Gilda degli Insegnanti presso le Commissioni VII e XI della Camera dei Deputati sul disegno di legge C. 2222 di “Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”.

Senza il Disegno di Legge sulle abilitazioni, il Decreto precari oggi in discussione risulta monco e rischia di fallire l’obiettivo per il quale è stato concepito e che consiste nell’avvio di una procedura abilitante strutturale in grado di ridurre a percentuali fisiologiche il fenomeno del precariato. Ci aspettiamo, pertanto, che il Disegno di legge sulle abilitazioni venga presto inviato alle Camere per una sua celere approvazione.

Così la delegazione della FGU-Gilda degli Insegnanti ha esordito questa mattina l’audizione davanti alle Commissioni Istruzione e Lavoro di Montecitorio.

Entrando nel merito dei contenuti del Decreto 126, la FGU-Gilda degli Insegnanti ha posto l’accento in particolare su alcuni aspetti qui di seguito elencati sinteticamente.

SCUOLE PARITARIE

Ok alla procedura concorsuale anche per i docenti con servizio nelle paritarie ma utile ai soli fini abilitativi (sbocco naturale di stabilizzazione in una scuola paritaria). Ok prova scritta informatizzata analoga, ma distinta, tra chi partecipa, oltre che a fini abilitativi, anche ai 24.000 posti vacanti riservati a chi ha almeno tre anni di servizio nella scuola statale.

SOSTEGNO

Sarebbe opportuno chiarire che il servizio effettuato su posto di sostegno senza titolo è, come avviene regolarmente, riconosciuto in tutto e per tutto come servizio specifico sulla classe di concorso dalla quale si è ricevuta la nomina. Vista la carenza cronica di docenti specializzati sul sostegno, sarebbe inoltre opportuno consentire la partecipazione al concorso straordinario degli specializzati sia per la scuola secondaria di primo grado che a quella di secondo grado. Per la prova orale, si ritiene opportuno valutare il periodo di formazione e prova.

24 CFU

Oltre a quelle per i 24mila vincitori, lo Stato si faccia carico anche delle spese per l’acquisizione dei 24 crediti formativi universitari sostenute dai candidati al concorso straordinario che, pur avendolo superato, non rientrano nel contingente previsto per le assunzioni.
Netta contrarietà alla soppressione delle disposizioni transitorie che consentivano ai docenti con tre anni di servizio di accedere alla procedura ordinaria senza i 24 CFU.

EDUCAZIONE CIVICA (LEGGE 92/2019)

Servono correzioni ed integrazioni per evitare che gli insegnanti siano gravati da ulteriori incombenze burocratiche senza un compenso adeguato.

memoria audizione 12 novembre Gilda

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