Divieto di fumo a scuola. Docenti preposti a vigilanza devono essere formati. Chi decide la sanzione?

Di Lalla
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Marco Barone – Nel 1934 con Regio Decreto veniva prescritto il divieto di fumo in luogo pubblico per i minori di 16 anni; nel 1975 la Legge n° 584 stabiliva il divieto di fumare nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado.

Marco Barone – Nel 1934 con Regio Decreto veniva prescritto il divieto di fumo in luogo pubblico per i minori di 16 anni; nel 1975 la Legge n° 584 stabiliva il divieto di fumare nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 ampliava l’applicazione del divieto a tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione ed alle Aziende Pubbliche per l’esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l’esercizio delle relative attività purché si tratti di locali aperti al pubblico.

Poi la Circolare n° 4 del 28.3.2001 "Interpretazione edapplicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo" preciserà il come deve essere applicato il divieto di fumo, poi la legge n°3 del 16.1.2003 che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnato ed infine l’articolo 4 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 che estende il divieto di fumo anche all’esterno della scuola purché pertinenza della stessa con l’espressa precisazione che il preposto incaricato non può rifiutare il detto incarico.

Dunque il divieto di fumo nella scuola già sussisteva, ma era limitato all’interno degli edifici, perché ora si scatena il caos? Molti Dirigenti scolastici, nella propria autonomia e responsabilità dirigenziale, hanno partorito diverse circolari, alcune sintetiche, altre articolate, ma coincidono per lo più nella individuazione della figura del preposto che verrà incaricato ad applicare la norma ora in discussione.

Il punto è che questa figura del preposto ed incaricato ad applicare le sanzioni in caso di violazione del divieto di fumo, che non può essere lo studente minorenne, viste le responsabilità in cui andrà in contro tale figura ed i poteri come riconosciuti per legge, già doveva esistere, già doveva essere formato, e perché solo ora invece è partita la corsa all’individuazione dell’incaricato?

Come è noto la legge 16 gennaio 2003. n. 3 al punto 6 prevede che al fine di consentire una adeguata attivita’ di informazione, da attivare d’intesa con le organizzazioni di categoria piu’ rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2. Il provvedimento in questione riguardava il divieto di fumo nei locali chiusi ed era già applicabile il disposto di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996 al punto b prevede testualmente che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di
procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

A ciò poi si deve anche aggiungere che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita’ della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche’ alla personalita’ dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Non ogni lavoratore è preposto, ma solo quello che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

E chi viene individuato come tale deve necessariamente essere formato come previsto dal dlgs 81/2008 all’ art. 37 comma 7: il datore di lavoro fornisce al preposto, in azienda, una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti i cui contenuti sono:

• principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
• definizione e individuazione dei fattori di rischio
• valutazione dei rischi
• individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Il D.Lgs. 81/08, art. 28 comma 2d) esplica anche che il datore di lavoro deve provvedere all’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonche’ dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Ed allora vista la complessità della materia, in parte probabilmente inapplicata sino ad oggi, rilevato che le scuole devono provvedere, probabilmente a proprie spese, ad acquistare i cartelli da collocare in tutte le pertinenze delle istituzioni scolastiche, rilevato che si deve avviare una fase di informazione, e formazione specifica nei confronti dei preposti, che si devono definire i criteri con cui si individuano certi nominativi piuttosto che altri ed anche chi li sostituisce in caso di assenza, vista anche la proroga, come prevista nel 2003, per consentire alle organizzazioni di categoria più rappresentative di attivarsi in tal senso ed offrire anche le dovute informazioni e formazioni ai lavoratori, che in questo caso, quelli della scuola, si vedono imposti nuovi obblighi e nuove responsabilità ed anche rischiose, penso per esempio al criterio con cui questo definirà l’ammontare della sanzione e con quale discrezionalità, insomma il tutto non può che essere rinviato.

Se così non sarà, se non vi sarà un trattamento uniforme, omogeneo, una informazione compiuta una formazione compiuta, si rischia di vivere la tipica situazione tutta italiana, scuola che andrai divieto e sanzione che troverai.

L’articolo originale

L’articolo di Orizzonte Scuola Divieto di fumo a scuola. Docenti preposti a vigilanza non potranno rifiutare l’incarico del Dirigente e potranno essere sanzionati

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