Distributori bevande e snack: vige principio rotazione, gestore uscente partecipa a nuova gara eccezionalmente

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I distributori automatici di bevande e snack – ormai presenti in tutti gli uffici pubblici, scuola compresa –  sono soggetti al principio della rotazione, come ha decretato il TAR Toscana. 

Il TAR Toscana, come riporta il Sole 24ore, si è espresso in seguito al ricorso presentato, nell’ambito di una gara relativa ad un convitto universitario, da un’impresa arrivata seconda, la quale ha invocato proprio il principio suddetto, considerato che la vincitrice è stata l’impresa uscente.

La normativa di riferimento è l’articolo 36 – comma 1 – del decreto legislativo n. 50/2016 che così recita:

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese.”

Secondo il TAR non bisogna instaurare rapporti di esclusività, senza togliere che l’impresa uscente possa partecipare alla nuova gara. Tale ultima possibilità, prosegue il Tribunale amministrativo, ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata.

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