Disattese le aspettative del Personale della Scuola, transitato nei ruoli dello Stato

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Il Comitato Nazionale ATA-ITP ex EE.LL. prende atto, ancora una volta, che anche in sede di definizione del Contratto Nazionale del Pubblico Impiego- settore Scuola tra CGIL CISL UIL, Ministero e ARAN sono disattese le aspettative del Personale della Scuola, transitato nei ruoli dello Stato per gli effetti della Legge 124/99.

Premesso che:
l’ARAN con nota prot. 1627 del 27/02/03,in risposta ad ordinanze di Giudici del Lavoro affermava che l’accordo siglato del 20 luglio 2000,regolava esclusivamente le modalità di primo inquadramento e non anche il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’Ente di provenienza.
L’Aran afferma in maniera inequivocabile che detto riconoscimento è dovuto al personale transitato per effetto della diretta applicazione dell’art.8 della legge 124/99.
Successivamente e sino al 1 gennaio 2006 ci sono state diverse sentenze definitive che hanno riconosciuto l’intera anzianità di servizio.
Il Governo con il comma 218 art.1 della legge 266/2005 dettava una interpretazione autentica dell’art.8 della legge 124/99. Con detta norma si riconosceva come maturato economico al 31/12/99 l’intero importo pensionabile di tutte le somme percepite dall’Ente di provenienza, come ribadito, intanto, anche dalle ultime sentenze della Corte Costituzionale, comprendendo quindi anche la voce retributiva di cui alla legge 335/95 art.2 comma 9 e 11, non calcolata in un primo momento nell’inquadramento effettuato .
Il Personale ricorrente è giunto in diversi gradi di giudizio, Cassazione, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Corte di Giustizia Europea (Sentenza Agrati del 7 giugno 2011;sentenza Scattolon del 6 settembre 2011;sentenza Montalto del 14 gennaio 2014) Tutte hanno riconosciuto il diritto all’anzianità maturata.
Con la legge 244/2007, art.3 comma 147 Il Governo impegnava il Ministero e le parti sociali a esaminare nel rinnovo contrattuale la posizione giuridico-economica del personale transitato dagli EE.LL. in attuazione della legge 124/99.
Visto che ad oggi è stata disattesa tutta la legislazione e normativa di merito
SI CHIEDE
Che in sede di stesura del contratto della Scuola si tenga conto in primis di quanto previsto dalla citata Legge 244/2007 ed intanto della immediata possibilità dell’emissione di un nuovo decreto di inquadramento, così come dettato dalla legge 266/2005 co 218.

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