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Disabilità personale e precedenza nel trasferimento. Ecco quali sono i criteri

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Nei trasferimenti esiste la precedenza per chi ha un handicap personale grave. Quali sono i criteri affinché sia valida la precedenza?

Cinzia scrive

Buongiorno, sono un’insegnante di scuola primaria in un comune della provincia  di Brescia, in ruolo dal 2012. Quest’anno purtroppo, mi è stata riconosciuta  una disabilità grave cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992. Vorrei  partecipare alle fasi di mobilità interprovinciale per il comune di Palermo  (mia città natale). Per usufruire della precedenza, devo necessariamente avere  la residenza anagrafica nel comune dove intendo trasferirmi? Vi ringrazio  anticipatamente per la risposta

Art 13. comma 1 punto III

All’art 13 del CCNI sulla mobilità è previsto che

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Provincia e comune di residenza

Il punto in questione dispone chiaramente che per la disabilità personale art 3 3 comma 6 legge 104/92 (compreso anche l’art. 21) il dipendente

può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

Conclusione

I dipendenti che intendano avvalersi della precedenza per disabilità personale potranno fruirne esclusivamente per e nella provincia di residenza, a condizione che si esprimano scuole di quel comune e qualora si volessero esprimere altre scuole o codici di altri comuni è obbligatorio esprimere il codice del comune di residenza.

Nella autodichiarazione da allegare alla domanda online dovrà risultare la residenza del dipendente, oltre ovviamente alla certificazione medica che attesta l’handicap e che ovviamente anch’essa potrà essere allegata in modalità online.

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