TAR, classe con 25 alunni e due disabili va sdoppiata
Il TAR Toscana, con sentenza n. 1173/2018, si è espresso su un ricorso avente per oggetto il numero di alunni per classe in presenza di studenti disabili.
I fatti
I genitori di uno studente disabile hanno presentato ricorso per l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico relativo alla formazione di una classe prima composta da 25 alunni, di cui due in situazione di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/92 art. 3/3.
Diritto
Il TAR, dopo aver citato la giurisprudenza in materia di diritto all’educazione e all’istruzione dei minori, che non può essere assolutamente negata, ha ripercorso la normativa in materia di formazione delle classi.
L’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009 stabilisce quanto segue:
“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.
In presenza di disabili, dunque, le classi iniziali non possono essere costituite, di norma, con più di 20 alunni, fermo restando che la predetta costituzione deve essere motivata in relazione alle esigenze formative del disabile.
A quanto suddetto, il TAR aggiunge quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 81/2009, in base al quale è possibile derogare al numero massimo e minino di alunni per classe sino ad un massimo del 10%. Ciò al fine di dare stabilità al numero di classi previste, riducendo la differenza tra il numero di classi previsto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio dell’anno scolastico.
Nel caso in esame, prosegue il TAR, sono state violate entrambe le misure, tetto di 20 e alunni e previsione classi, senza alcuna motivazione.
La violazione della normativa suddetta, conclude il TAR, non può essere giustificata dallo sdoppiamento della classe, grazie alla presenza del docente di potenziamento che riguarda, infatti, solo 22 ore su 27.
Per le motivazioni sopra riportate il TAR ha accolto il ricorso, ordinando l’annullamento degli atti di formazione della classe del dirigente scolastico.