Diritto a malattia e congedo parentale per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS

Di Lalla
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Lalla – I destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione: liberi professionisti e lavoratori parasubordinati.

Lalla – I destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione: liberi professionisti e lavoratori parasubordinati.

Malattia

L’art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che “l’evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare”.

Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia.

Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni (circolare n. 76 del 16 aprile 2007).

L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, purchè non sia stata irrogata una sanzione (ad esempio a seguito di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare), comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

Indennità per congedo parentale

E’ stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi
titolo all’indennità di maternità.

La prestazione è riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo al congedo di maternità, e cioè delle lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena (attualmente pari al 27,72%) di cui alle vigenti disposizioni normative

Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per congedo parentale, come già precisato nella citata circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, punto 2, ultimo capoverso, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Tali dati sono successivamente verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle citate due ‘macrocategorie’:

a) lavoratori parasubordinati con committente o associante: data inizio e data fine del rapporto di lavoro; verifica dell’effettiva astensione dal lavoro in base ai dati presenti negli archivi dell’Istituto derivanti dalle denunce contributive inviate dai committenti/associanti; comunicazione di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale resa dal committente/associante e dal lavoratore nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

b) lavoratori libero professionisti: informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA; dichiarazione, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di effettiva astensione dall’attività lavorativa nel periodo di fruizione del congedo parentale.

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