Diritto di precedenza nella domanda di mobilità a colui che esercità “legale tutela” del disabile

Di Lalla
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Prof. Donatello Ciardo – In riferimento al diritto di precedenza nella mobilità provinciale ed interprovinciale, si riportano di seguito alcune specificazioni riguardanti “colui che esercita Legale Tutela del disabile in situazione di gravità”, previsto dall’art. 7, punto V del CCNI sulla mobilità del personale docente ed educativo, per l’anno 2012/2013.

Prof. Donatello Ciardo – In riferimento al diritto di precedenza nella mobilità provinciale ed interprovinciale, si riportano di seguito alcune specificazioni riguardanti “colui che esercita Legale Tutela del disabile in situazione di gravità”, previsto dall’art. 7, punto V del CCNI sulla mobilità del personale docente ed educativo, per l’anno 2012/2013.

Alcuni USP hanno interpretato la normativa in modo restrittivo, limitando l’istituto della “tutela legale”, previsto dall’art. 7, alla sola figura del “tutore”, escludendo a priori altre figure di tutela legale, previste dal nostro ordinamento giuridico.

Per chiarire che cosa prevede nello specifico la tutela legale di cui all’art. 7, riportiamo di seguito ciò che stabilisce il nostro ordinamento giuridico.

Fino all’approvazione della Legge n. 6/2004, che ha istituito l’Amministratore di Sostegno, erano previste dal Codice Civile, solo due forme di tutela legale delle persone: l’interdizione e l’inabilitazione. Sia l’interdizione che l’inabilitazione, sono decise da un giudice tutelare che nomina rispettivamente un Tutore o un Curatore.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 6/2004, a questi due istituti di tutela legale, si è aggiunto anche quello dell’Amministratore di Sostegno, con “la finalità di tutelare …le persone prive in parte o in tutto di autonomia". (Art. 1)

L’art. 2 della legge n. 6/2004, modifica anche la RUBRICA DEL TITOLO XII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE, e inserisce l’Amministratore di Sostegno, nelle “misure di Protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.

Il sostantivo “protezione” di cui alla rubrica del titolo XII, del Codice Civile, nel dizionario della lingua italiana, è sinonimo di “tutela”.

Non vi è alcun dubbio quindi che anche l’Amministratore di Sostegno rientra a pieno titolo negli istituti di tutela legale di cui all’art. 7, p. V del CCNI sulla mobilità.

Tale art. infatti, prevede la legale tutela, fra i titoli di precedenza nella mobilità, in modo generico, senza specificare quale tipo di tutela. Proprio alla luce di tale genericità, si devono intendere tutte le forme di protezione e di tutela legale previste dal nostro ordinamento giuridico e cioè l’Interdizione, l’Inabilitazione e l’Amministratore di Sostegno.

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