Diritto ad apprendere, costo standard alunno: tavola rotonda 29 aprile a Bergamo

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Comunicato A.Ge. – A.Ge, Associazione Italiana Genitori della scuola statale, desidera confrontarsi sul tema del Costo Standard Sabato 29 Aprile a Bergamo. L’A-Ge. dalla sua fondazione si è impegnata a formare i genitori in quello che è il loro ruolo e loro principale dovere educativo, nel partecipare alla vita scolastica dei figli, vedendo riconosciuta la loro responsabilità.

In questa ottica si è confrontata e ha collaborato con l’ Istituzione scolastica affinché i vari progetti scolastici venissero conosciuti e applicati. Per questo non ha mai mancato di fare avere suggerimenti e proposte, rappresentative di una associazione nazionale, valorizzando i  miglioramenti introdotti nella legislazione.

Miglioramenti che purtroppo sono risultati al di sotto delle attese dei genitori, anche la “Buona scuola” dopo le molte promesse è stata stravolta, ancora una volta, dalle forze corporative che pongono il diritto (spesso l’interesse)  dell’operatore prima dei bisogni e dei diritti dei ragazzi.

L’A.Ge. , però, non viene meno al  suo compito di mettere al “centro l’alunno e la sua famiglia”, che ne è la prima garanzia e sostegno. Coerentemente con questa finalità, da tempo sta approfondendo l’interessante proposta del “costo standard per allievo”, divulgato con dedizione indefessa da Suor Anna Monia Alfieri e illustrato in modo competente e dettagliato nel saggio: Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato, ed. Giappichelli, 2015, di Alfieri, Grumo, Parola.

–    Il “costo standard per allievo” quantifica  l’investimento economico necessario per garantire la libertà di scelta educativa della persona e del genitore  in coerenza al dettato Costituzionale, art. 3, 30. Per gli indigenti assicura l’accesso gratuito alla scuola prescelta, per gli abbienti “parità di condizioni” per accedere alla scuola prescelta: statale o paritaria. Si pone dal punto di vista della famiglia e del cittadino,  parte dal basso e non dall’alto delle convenienze finanziarie, corporative o politiche. Il “costo standard per allievo” si fonda quindi:sul diritto della persona e sul dovere della Repubblica di garantirlo e assicurarlo concretamente (art 3 della Costituzione). Purtroppo in Italia la libertà di scegliere la scuola è consentita solo a chi può pagare rette aggiuntive. Agli indigenti è negato un diritto umano fondamentale.

–    L’educazione in un regime democratico  non può essere imposta ma è libera per le persone e per i genitori “titolari della libertà di scelta educativa per i figli” (art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo). Solamente negli Stati totalitari  i governi impongono la propria scuola statale a tutti. In democrazia il diritto all’educazione diventa “diritto alla libertà di scelta educativa per le persone e per i genitori.

–    Ovviamente la scelta della persona e del genitore  per potersi esercitare ha bisogno, di  un “contesto pluralistico di scuole e di insegnanti” titolari del “diritto della libertà di insegnamento” tra cui scegliere  (art 33 della Costituzione italiana).

–    Se questa è la finalità di fondo,  il quantum e il come realizzare il costo standard possono essere vari, ma non possono distrarre dall’obiettivo essenziale di porre lo studente al centro, uno studente con una propria dote, giustificata dal diritto e non condizionata dalla discrezionalità delle autorità.

–    L’aspetto del costo standard che più affascina i genitori è che rafforza la domanda della famiglia, rispetto all’offerta della scuola, accresce il potere di contrattazione educativa tra le aspettative della famiglia e le disponibilità degli operatori. Il “costo standard sostenibile” si definisce non sul risparmio per le istituzioni (Stato e scuole), ma sui bisogni e i diritti degli allievi per un effettiva qualità ed efficienza del servizio educativo.
–    Le soluzioni pratiche per rimuovere gli ostacoli economici sono molti e differenti da Paese a Paese, volendo però valorizzare il compito della famiglia è opportuno che:

–    1 – si definisca il costo standard inteso come quota capitaria, riferita da quanto lo Stato sostiene per garantire il servizio scolastico statale, gratuito per ciascun allievo, integrata dagli elementi che assicurino la qualità del servizio;

–    2 – la quota capitaria, sia interpretata come “dote spettante al singolo allievo, giustificata dal suo diritto all’educazione.

–    3 – La quota sia assegnata esplicitamente dall’allievo e dal genitore alla scuola prescelta (statale o paritaria), in modo da favorirne consapevolezza e responsabilità;

–    4 – la quota sia versata dallo Stato in almeno due assegnazioni, in modo che sia possibile cambiare scuola  e  accedere ad altra scuola in corso d’anno. Occorre evitare che “la quota capitaria” costringa alla frequenza annuale dell’istituto anche in caso di verificata incompatibilità educativa tra famiglia e scuola.

–    In sintesi il costo standard sostenibile  garantisce, a livello economico: il diritto alla libertà di insegnamento ai genitori nei riguardi dei propri figli, agli insegnanti e genitori nelle scuole dello Stato democratico, agli  enti e docenti di aprire proprie scuole.

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