Dirigenti scolastici valutati dai docenti, c’è un caso. Udir: non si proceda alla compilazione del Portfolio

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comunicato UDIR – La valutazione dei dirigenti scolastici va assumendo sempre più i contorni farseschi, per il modo in cui il MIUR e le sue propaggini periferiche intendono attuarla.

Premesso che l’esigenza di valutare l’operato dei dirigenti scolastici, come quello di tutti i dirigenti pubblici, non è in discussione, giacché la valutazione dei pubblici dipendenti e della qualità del servizio offerto ai cittadini è elemento sostanziale del processo di riforma della P.A. e del sistema di Istruzione nel nostro paese.

I criteri irrinunciabili di trasparenza, merito, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e gestionale, possono esistere ed avere un senso soltanto se hanno come contraltare un efficace, imparziale ed equilibrato sistema di valutazione.

In questo contesto, la valutazione dei dirigenti pubblici, compresi quelli scolastici, in ossequio al principio di uguaglianza, deve avere un unico fine (accertare le capacità organizzative e gestionali) e una unica procedura, evitando differenze e discriminazioni che mal si concilierebbero col dettato costituzionale.

Un processo valutativo dei dirigenti scolastici, quindi, che sia speculare a quello della dirigenza pubblica, che eviti l’astrusa e farraginosa procedura ideata dal MIUR, attraverso la Direttiva 36/2016, la quale sottopone gli interessati ad adempimenti inutili, costituenti vere e proprie vessazioni burocratiche. Sosteniamo insomma una valutazione trasparente e analoga a quella delle altre dirigenze che abbia una conclusione equivalente, sul piano quantitativo, nella premialità, ovvero la stessa retribuzione di risultato, non la mancia umiliante attualmente spettante ai capi d’istituto.

Per rendersi conto di quanto la disparità sia evidente, basta confrontare la retribuzione di risultato assegnata ai dirigenti degli Enti di ricerca (€. 17.837), dei Ministeri (€. 12.690), delle Regioni e Autonomie locali (€ 10.512) con quella dei dirigenti scolastici (€ 1.779). Una sproporzione che grida allo scandalo: i dirigenti scolastici percepiscono un decimo di quanto percepito dai primi e un settimo della quota percepita dai pari grado delle regioni e dei comuni!

A ciò si aggiunga che nel corrente anno scolastico, come in quello passato, secondo il Miur, la complessa procedura di valutazione, con annessa compilazione del portfolio da parte dei dirigenti scolastici, non “sarà connessa alla retribuzione di risultato”, come prescritto dal comma 94 dell’art. 1 della legge 107, giacché questa sarà assegnata secondo le vecchie procedure. C’è da restare interdetti! Si mobilita un esercito di ispettori, di dirigenti scolastici e amministrativi e di esperti su tutto il territorio nazionale per dar luogo ad una “liturgia” priva di senso e di utilità, con tanti saluti agli sbandierati criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Udir contesta decisamente questo modo di procedere del Miur che, ignorando i carichi di lavoro e le responsabilità gravanti sui dirigenti scolastici in questo periodo (le molteplici incombenze di fine anno scolastico, cui si sono aggiunti gli adempimenti connessi all’introduzione del nuovo regolamento della Privacy, sulla cui scadenza il Miur ha colpevolmente brillato per assenza), pretende anche la compilazione del Portfolio per dar luogo ad una valutazione inutile e contra legem.

Come se non bastasse, in questo quadro non proprio edificante, c’è anche qualche ufficio scolastico regionale che si spinge persino oltre, diventando più realista del re! È quello della Sardegna, il cui Direttore Generale, con l’emanazione in data 15 marzo 2018 dell’aggiornamento del Piano triennale di valutazione, inventa una estemporanea composizione dei nuclei di valutazione inserendo tra i componenti ben 17 docenti in servizio nelle scuole sarde, ancorché mascherati da esperti. Trattasi di decisione arbitraria che deve essere decisamente contrastata in quanto disattende un principio invalso da sempre nella P.A., secondo il quale, alla selezione o alla valutazione del personale non può concorrere un dipendente di grado inferiore al profilo da esaminare.

L’arbitrarietà della decisione si deduce anche dal fatto che nessun altro USR abbia adottato identica decisione. Ma vediamo cosa prevede la norma. La prima composizione del nucleo di valutazione viene definita dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 “verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa”. Successivamente, il CCNL Area V, sottoscritto l’11 aprile 2006, al comma 5 dell’art. 20, precisa: La valutazione è effettuata da un nucleo nominato dal Dirigente generale regionale e composto da un dirigente tecnico, un dirigente amministrativo e un dirigente scolastico. Il dirigente scolastico facente parte del nucleo deve avere almeno 10 anni di servizio nella qualifica di Capo d’Istituto e dirigente scolastico, aver frequentato e superato apposito corso di formazione e prestare servizio in provincia diversa da quella in cui insiste l’Istituzione cui è preposto il dirigente valutato. La partecipazione ed il superamento del corso di formazione è requisito necessario per la partecipazione al nucleo di valutazione anche da parte del dirigente tecnico e del dirigente amministrativo.

La Legge 107/2015, al comma 94 dell’art. 1, stabilisce: Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato.

Successivamente, l’INVALSI, nella Nota esplicativa n. 1, inerente il Piano regionale di valutazione, emanata il 21/10/2016, Prot. 11706, detta le regole per la composizione dei nuclei di valutazione, precisando che “l’altro componente (oltre al coordinatore e al Dirigente scolastico), è opportuno sia individuato tra le seguenti figure: Dirigenti amministrativi; Dirigenti scolastici in servizio o utilizzati nelI’USR di appartenenza, ai sensi della L. 448/98; Dirigenti scolastici in quiescenza da non oltre tre anni; personale esterno all’Amministrazione scolastica”.

Tuttavia, in nessuna delle norme citate si fa riferimento al personale docente. Ciò non può essere ritenuto un caso, ma risponde ad una logica non solo di opportunità ma anche d’imparzialità, giacché, oltre alle ragioni sopra richiamate (quelle relative al fatto che alla valutazione devono concorrere profili professionali di grado equivalente o superiore al valutando), si deve evitare il pericolo che la nomina di dipendenti di grado inferiore nei nuclei ricada su coloro che abbiano svolto, o svolgano, servizio presso istituzioni scolastiche dirette dal valutando. Peraltro, se la nomina di dipendenti di grado inferiore nei nuclei di valutazione avesse qualche legittimità, non si capisce perché essa dovrebbe essere limitata ai soli docenti, escludendo la componente amministrativa (DSGA e Assistenti amministrativi) e finanche quella ausiliaria, qualora in possesso dei requisiti previsti di esperienza e competenza.

Per i motivi sopra esposti, riteniamo che la procedura di valutazione, così come predisposta dal MIUR non possa essere accettata. Invitiamo i dirigenti scolastici a non procedere alla compilazione del Porftolio, e le organizzazioni sindacali a sostenere unitariamente una richiesta al MIUR di riformulazione, secondo criteri di equità con le altre dirigenze pubbliche, della procedura valutativa. Il rinnovo del Contratto nazionale deve essere il banco di prova di questa volontà. Denunciamo l’arbitraria decisione dell’USR Sardegna di inserimento di docenti nei nuclei di valutazione e diffidiamo il Direttore Generale all’annullamento del provvedimento, onde evitare l’impugnazione dello stesso nelle sedi opportune.

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