Dirigenti Scolastici: vademecum per stilare la relazione di richiesta di Accertamento Medico d’Ufficio e a Richiesta del lavoratore (AMU e AMR)
Tra le più importanti incombenze medico legali dei dirigenti scolastici (DS) rientra la stesura della relazione ex-art.15 del DPR 461/2001 per il Collegio Medico di Verifica (CMV) in seguito alla richiesta di accertamento medico effettuato dal datore di lavoro (AMU) o dal lavoratore stesso (AMR).
Non essendo effettuata nessuna formazione istituzionale dal MIUR in proposito, questo articolo intende fornire a tutti i DS (soprattutto a quelli di nuova nomina) alcuni suggerimenti per evitare problemi e denunce di mobbing e ribadirne la natura a esclusiva tutela del lavoratore del provvedimento.
- AMU e AMR sono strumenti a esclusiva tutela della salute del lavoratore. Semmai esistesse un DS che intenda utilizzare l’AMU a danno del lavoratore (ho incontrato rarissimi casi in 30 anni di attività), sappia che sta sbagliando due volte.
- Nella relazione è sempre importante indicare che l’AM è richiesto a tutela della salute del lavoratore nonché a protezione dell’incolumità dell’utenza.
- La relazione deve essere sintetica (max una pagina), organizzata per punti ed efficace. Si deve evitare il rischio che la CMV non la legga per intero, magari saltando i passaggi più delicati ed eloquenti. Molto importante segnalare se il comportamento professionale nei precedenti anni e destinazioni presentava episodi particolari.
- Ogni episodio citato nell’AMU deve essere documentato con testimonianze e allegati a riprova del fatto che si tratta di circostanze realmente accadute. L’elenco degli allegati deve essere puntualmente riportato in appendice alla relazione.
- Una volta espletata la pratica, cioè a giudizio medico-legale concluso e comunicato all’interessato, il lavoratore può richiedere copia della relazione per l’accesso agli atti.
- Proprio in virtù del punto precedente diviene fondamentale il rispetto del punto 4, così come diviene indispensabile astenersi dal formulare diagnosi o ipotesi diagnostiche che non competono al preside, quindi dall’esprimere pareri o giudizi e riportare fatti non documentati.
- Spesso i DS sono restii a ricorrere all’AMU per paura di subire denunce per mobbing, nonostante siano esplicitamente menzionati dalla legge i casi in cui è obbligatorio ricorrere alla CMV (art. 3 DPR 171/11). Si veda sotto, a titolo d’esempio, come gestire un caso complesso.
- La legge di cui al precedente punto impedisce inopinatamente di chiedere l’AM per i lavoratori che non hanno superato il periodo di prova. Trattasi di un provvedimento palesemente incostituzionale poiché discrimina le tutele tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Consiglio pertanto, quando occorre, di forzare la norma e richiedere l’AM anche nel caso che il lavoratore in questione non avesse superato il periodo di prova. Il DS non ha altro modo per risolvere i problemi medico-sanitari dei suoi sottoposti (ATA inclusi).
- L’AMU si rende particolarmente necessario nei casi più difficili quali i disturbi psicotici e di personalità che rappresentano l’8% delle diagnosi psichiatriche alla base delle inidoneità all’insegnamento. In questi pazienti è assai frequente il delirio persecutorio che si accompagna ad aggressività nei confronti dei colleghi più stretti e soprattutto dell’autorità diretta (DS). Non sono perciò infrequenti le denunce per mobbing nei confronti del dirigente che potrà difendersi facilmente solo se avrà osservato scrupolosamente i punti 4 e 6.
- Infine il trattamento dei dati ipersensibili, quali quelli riguardanti la salute del lavoratore, deve essere eseguito con grande scrupolo nel rispetto della privacy. Mi è capitato di assistere, per ben tre volte, altrettanti docenti che si erano visti aprire sotto gli occhi dal DS la “busta chiusa e siglata” indirizzata alla CMV. Basti sapere che questo è un reato che prevede multa e carcere.
Segue un caso delicato (adeguatamente modificato per renderlo irriconoscibile) per il quale è stata stilata una relazione osservando le avvertenze sopra riportate.
Oggetto: Relazione del Dirigente Scolastico sull’insegnante della Scuola dell’Infanzia di anni 44, in servizio presso questa Istituzione Scolastica.
L’insegnante svolge attività di insegnamento nella scuola dell’infanzia presso questa istituzione scolastica a far data dall’ 1.09.2017. Pur vantando un servizio di ruolo dal 01.09.2008, la docente mostra difficoltà e problematiche nella gestione degli alunni a lei affidati e nel comportamento personale non pienamente rispondente ai doveri d’ufficio.
Sono di seguito rappresentati sinteticamente comportamenti e atteggiamenti che hanno indotto lo scrivente a richiedere l’accertamento medico d’ufficio a tutela della salute dell’insegnante e dell’incolumità della piccola utenza: l’insegnante…
- arriva a scuola in ritardo assai frequentemente (testimonianze plurime di colleghe di classe e di padiglione);
- si reca nei bagni di sovente (anche più volte al giorno) e vi si trattiene a lungo (testimonianze come sopra);
- si allontana spesso dalla classe con un voluminoso zaino;
- richiamata più volte al rispetto dei doveri d’ufficio dalle docenti di classe, dalla vicaria e dallo scrivente, tra cui quello di non introdurre materiali non attinenti alle attività didattiche nella scuola nel succitato zaino, la docente dichiara di portare con sé solo effetti personali;
- in più occasioni si è reso necessario chiamare il servizio del 118: una prima volta quando si è osservata una fuoriuscita di sangue dal braccio della maestra (intervento medico peraltro rifiutato dalla docente) e una seconda volta quando, chiusasi nel bagno, l’insegnante vi è rimasta così a lungo da far temere un grave malore. Anche in quest’ultimo caso la docente ha rifiutato qualsiasi tipo di assistenza;
- nel corso del corrente anno scolastico, la docente ha manifestato notevoli difficoltà a gestire i disturbi cognitivi e/o della sfera affettivo-relazionale degli alunni a lei affidati;
- spesso permane nelle classi completamente assorta nei suoi pensieri mentre consulta il suo cellulare non operando alcuna vigilanza sui minori a lei affidati che vedono così esposta al pericolo la loro incolumità;
- nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, il comportamento della docente è divenuto sempre più ansioso e concitato ricorrendo a un eloquio spesso incomprensibile;
- parimenti trascurato è divenuto anche l’abbigliamento fino ad assumere un aspetto trascurato e poco consono all’ambiente scolastico;
- nei numerosi colloqui personali con lo scrivente e con la vicaria, condotti sempre in maniera pacata e serena, aveva un atteggiamento disorientato con tendenza a ripetere ossessivamente la stessa domanda;
- in relazione alla “storia professionale” della docente, si segnala che la stessa è stata più volte oggetto di osservazioni, ispezioni e richieste di visite medico-collegiali alle quali, peraltro, non si è mai presentata producendo certificato medico.
Alla luce degli episodi esposti, che si sono decisamente acuiti rispetto a quanto segnalato dal dirigente della scuola di provenienza, si ritiene indispensabile un accertamento medico d’ufficio a tutela della salute della docente e dell’incolumità della piccola utenza.
Il dirigente.
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