Dirigenti scolastici, retribuzione individuale: per il giudice ai fini dell’anzianità vale pure il servizio maturato da docenti

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Lo stipendio dei dirigenti scolastici deve comprendere l’anzianità maturata da docente: questa, infatti, non può essere cancellata, come invece fa il Miur, e va quindi inclusa nella “voce” stipendiale apposita, la cosiddetta RIA, prevista dall’art. 39 dell’area V del Ccnl 2000-2001 ai dirigenti provenienti dal ruolo soppresso dei presidi e direttori didattici.

Una modalità che, del resto, viene adottata anche per gli altri dirigenti della stessa area pubblica. A stabilirlo è stato anche il tribunale del lavoro di Roma, con una sentenza attraverso la quale sono stati corrisposti ad un dirigente scolastico della capitale oltre 17.800 euro di arretrati: il ds ha beneficiato anche degli interessi legali e della rivalutazione delle singole rate assegnategli.

Per il giudice, non è giustificata, dunque, la “disparità di trattamento a seconda della diversa epoca e/o differente di accesso alla dirigenza scolastica”. L’assegno individuale RIA, infatti, secondo l’amministrazione scolastica andrebbe “corrisposta ai soli dirigenti scolastici che a quella data svolgessero le funzioni di preside incaricato”. Il tribunale reputa tale interpretazione “discriminatoria” rispetto alle norme contrattuali: pertanto, “per analogia” vanno adottati “i criteri di calcolo della Ria che per i dirigenti scolastici vincitori di concorso ordinario erano stato dettati dal CCNL 2001”.

Non è la prima volta che assistiamo a sentenze di questo tenore: già il Tribunale del Lavoro di Roma – con una espressione che ha acquisito l’autorità del giudicato – ha accertato il diritto dei dirigenti scolastici, anche se assunti tramite procedure concorsuali ordinarie successive al 2007/2008, a percepire il trattamento retributivo “maggiorato in misura corrispondente all’anzianità maturata nella precedente carriera docente calcolato attraverso i parametri di determinazione della Ria riconosciuta dall’art.39 CCNL 2000-2001 dell’area V ai dirigenti scolastici provenienti dal ruolo soppresso dei presidi e direttori didattici”. Attraverso il ricorso, dunque, è stato riconosciuto proprio il diritto alla corresponsione della RIA “a tutti gli effetti contrattuali e di legge, ivi compresi quelli relativi alla pensione e alla buonuscita”. Attraverso il ricorso l’ammontare dei risarcimenti, comprensivo di arretrati, rivalutazione e interessi legali, arriva a superare anche i 40mila euro a ricorrente.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Udir, ricorda che “pur nella palese identità dei presupposti connessi all’anzianità nella precedente funzione, i dirigenti scolastici vincitori di concorso ordinario entrati nel ruolo della dirigenza scolastica successivamente al 2007/2008 e provenienti dalla carriera di docente non beneficiano di alcun riconoscimento dell’anzianità pregressa, sebbene maturata nel ruolo e nella funzione precedentemente esercitati”.

“Risulta palese, dunque, la disparità di trattamento giuridico ed economico posta in essere nei loro confronti in aperta violazione dell’art. 3 della Costituzione e dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento nei pubblici uffici, laddove la medesima categoria professionale appartenente alla stessa Area V MIUR riceve, anche a parità di anzianità di servizio, trattamento economico differenziato”, conclude il sindacalista autonomo.

Per questo motivo, Udir promuove specifici ricorsi al Giudice del Lavoro e invita tutti i dirigenti scolastici interessati ai seminari sulle Tre R della Dirigenza. Rischi, responsabilità, retribuzioni: prossimo appuntamento a Salerno il 10 novembre (invia la scheda di adesione  scarica il modulo rimborso); in seguito Modena e Pisa. Durante dl incontri si affronterà, tra i tanti temi, anche la problematica del mancato riconoscimento della RIA. Inoltre, sul sito è possibile aggiornarsi sulle nuove tappe del seminario. I dirigenti interessati a partecipare possono chiedere informazioni all’indirizzo e-mail  [email protected]

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