Dirigenti scolastici, ferie solidali: cosa sono e come richiederle

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Il CCNL 2016/18 dei dirigenti scolastici, sottoscritto in via definitiva l’8 luglio 2019, ha previsto la possibilità di fruire delle cosiddette “ferie solidali”. Vediamo in cosa consistono e come chiederle.

Ferie solidali

L’articolo 14 del Contratto prevede che i dirigenti scolastici su base volontaria e a titolo gratuito, possano cedere, in tutto o in parte, ad un altro dirigente, che abbia l’esigenza di prestare assistenza a figli minori necessitanti di cure costanti per particolari condizioni di salute:

  • le giornate di ferie nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni;
  • le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 13 (ferie e festività).

Ferie solidali: come chiederle

Ecco la procedura da seguire per la fruizione delle suddette ferie:

  • Il dirigente, che necessita delle ferie solidali e che ne abbia i requisiti, presenta domanda all’amministrazione per un massimo di 30 giorni per ciascuna istanza, previa presentazione di adeguata documentazione, comprovante lo stato di necessità delle cure summenzionate, rilasciata da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata;
  • l’amministrazione informa tutti i dirigenti dell’esigenza espressa dal richiedente, garantendo il suo anonimato;
  • gli altri dirigenti, che aderiscono volontariamente alla richiesta, comunicano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere;
  • se i giorni di ferie o riposo offerti superino quelli richiesti, la cessione è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti;
  • se i giorni di ferie o riposo offerti siano inferiori a quelli richiesti e le richieste siano di più dipendenti, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti;
  • il dirigente può fruire delle ferie e giornate cedute, soltanto dopo la completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti,  nonché delle assenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
  • una volta acquisite, fatto salvo quanto detto sopra, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali;
  • qualora vengano meno le condizioni per la fruizione delle ferie e giornate offerte, prima della fruizione totale o parziale, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

Disciplina applicativa

Per l’applicazione della suddetta disposizione, il CCNL prevede che il Miur definisca una specifica disciplina applicativa, che delinei gli ambiti territoriali per la cessione delle ferie e gli ulteriori limiti per la fruizione delle ferie cedute, al fine di garantire la continuità dei servizi.

CCNL 2016/18

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