Dirigenti Scolastici (ex Direttori Didattici) e mancata nomina a presidente di commissione esame di Stato secondaria di secondo grado

Di Lalla
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Dr. Pasquale di Pasqua – Spett. le Redazione di Orizzontescuola, riteniamo importante informarvi sulla disdicevole situazione, venutasi a creare in occasione degli esami di Stato nella scuola secondaria di secondo grado nel decorso anno scolastico, con particolare riferimento all’istanza di nomina a presidente, presentata da un nutrito (ma, ahinoi, superstite) gruppo di dirigenti scolastici, provenienti dal ruolo dei Direttori Didattici, rigettata dal competente ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale di Caserta dell’USR Campania, per difetto del requisito dell’abilitazione all’insegnamento in tale ordine scolastico.

Dr. Pasquale di Pasqua – Spett. le Redazione di Orizzontescuola, riteniamo importante informarvi sulla disdicevole situazione, venutasi a creare in occasione degli esami di Stato nella scuola secondaria di secondo grado nel decorso anno scolastico, con particolare riferimento all’istanza di nomina a presidente, presentata da un nutrito (ma, ahinoi, superstite) gruppo di dirigenti scolastici, provenienti dal ruolo dei Direttori Didattici, rigettata dal competente ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale di Caserta dell’USR Campania, per difetto del requisito dell’abilitazione all’insegnamento in tale ordine scolastico.

Chi scrive è un Dirigente Scolastico incaricato di questa "mission impossible" dal citato gruppo di colleghi DS (tutti provenienti dal ruolo dei Direttori Didattici) in servizio in istituzioni scolastiche della provincia di Caserta.

Un collega DS, successivamente al rigetto dell’istanza di nomina di cui sopra, ha inoltrato uno specifico quesito al MIUR e ai Dirigenti dell’USR Campania e dell’AT di Caserta, chiedendo di conoscere, con ogni possibile sollecitudine, le ragioni giuridiche, oltre che culturali e professionali, in base alle quali perdurano l’incomprensibile pregiudizio e l’odiosa discriminazione, che, a settori formativi unificati (D.P.R. 140/2008 e CCNL Area V del 15/07/2010), precludono ai Dirigenti scolastici, ex Direttori Didattici, in servizio quali incaricati della Direzione di un Circolo Didattico, di essere nominati alla Presidenza delle Commissioni degli Esami di Stato, nella Scuola Secondaria di II grado.

Il MIUR – Dipartimento per l’Istruzione, DG per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Uff. VI, in data 30 maggio 2011, con nota prot. 3660, riscontra negativamente il quesito proposto dal citato collega DS, trincerandosi dietro la legge 11 gennaio 2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 4, comma 3, che prevede un ordine di priorità tra alcune categorie di personale puntualmente elencate. In altri termini, non si nega al DS, ex direttore didattico, di fare istanza di nomina a presidente, ma a condizione del possesso di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Su tale, perdurante, illegittimo, quanto anacronistico, comportamento abbiamo, poi, avuto modo di leggere, proprio su orizzontescuola, una interrogazione parlamentare a riposta in Commissione, presentata in data 29/09/2010 dall’On. Rosa De Pasquale, PD, nella quale, tra l’altro, afferma, testualmente, che "l’attribuzione della dirigenza, conseguente all’autonomia delle istituzioni scolastiche, nel superare la distinzione dei capi d’istituto in direttori didattici e presidi della scuola secondaria di primo e secondo grado, afferma, di fatto, l’unicità del ruolo del dirigente scolastico a prescindere dal settore formativo in cui detto ruolo viene esercitato. Detta unicità è ulteriormente confermata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 10 luglio 2008 che all’articolo 3, comma 1, recita: «Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l’unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale» oltre che dal vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro – Area 5a che, tra le altre cose,
sancisce anche l’uniformità di trattamento economico tra i dirigenti dei tre settori formativi; il profilo del dirigente e le competenze attribuitegli dalla norma, del resto, non prevedono differenze riconducibili alla specificità del settore formativo a cui lo stesso è preposto; nonostante ciò, si è costretti a rilevare il permanere di una procedura che all’interrogante appare discriminatoria ed inopportuna, in netto contrasto con la normativa vigente, che non tiene conto dell’unicità della funzione del dirigente scolastico né del fatto che la Presidenza degli esami costituisce per il dirigente scolastico incarico specifico obbligatorio (articolo 19 Contratto collettivo nazionale del lavoro Area V del 2006 non modificato dall’articolo 10 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 2010)".

Noi DS, quale gruppo di esclusi dalla procedura di esame, abbiamo apprezzato il contenuto dell’interrogazione, al punto di scrivere all’On. De Pasquale per ringraziarla e per chiederle di voler riconsiderare e riproporre, nelle sedi competenti, il contenuto e la portata dell’interrogazione, affinché il buon diritto e non solo, di questo, il fumus (unicità della funzione dirigenziale della scuola finché fa comodo, poi.), sia definitivamente ed effettivamente affermato, se è vero, com’è vero, peraltro, che, persino in un recentissimo documento ministeriale, segnatamente la C. M. 27 maggio 2011, prot. n. 4481, concernente il conferimento e il mutamento di incarico ai Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2011/12, viene richiamata l’attenzione sull’abolizione della mobilità professionale, conseguente all’abolizione dei settori formativi.

Ovviamente, non ci sentiamo di condividere la risposta all’interrogazione fornita dal Governo, rappresentato dal Sottosegretario di Stato del MIUR, Giuseppe Pizza, in quanto, pur concordando sulla sua affermazione secondo cui ai dirigenti scolastici è data la possibilità di presiedere commissioni di esame di Stato (come prevista -tale possibilità- dall’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1), ma a condizione che il «(.) dirigente scolastico preposto ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado sia provvisto di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore», anche noi come sembra per l’ On. De Pasquale, di fronte alla mortificante sussistenza di tale norma, rileviamo, per usare le sue stesse parole, «il permanere di una procedura che (.) appare discriminatoria ed inopportuna, in netto contrasto con la normativa vigente, che non tiene conto dell’unicità della funzione del dirigente scolastico (…)».

D’altra parte, ci siamo chiesti quale validità possa avere per il dirigente scolastico -ai fini della complessa e delicata gestione degli esami di Stato- il possesso di un titolo, l’abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore, giacché le funzioni e i compiti del presidente di commissione degli esami di Stato afferiscono all’area del coordinamento organizzativo e a quella della gestione della complessa e articolata procedura, prevista, peraltro, da norme e disposizioni specifiche, piuttosto che a quella di specifiche competenze disciplinari, richieste, invece, -queste ultime- ai docenti membri della commissione. Infatti, finora,
l’incarico di presidente, conferito al dirigente scolastico provvisto di abilitazione, attraverso le procedure del Sistema Informativo del MIUR, non sempre, e non necessariamente, ha tenuto conto della perfetta corrispondenza tra l’indirizzo di studio della sede assegnata e la più volte citata abilitazione posseduta dal dirigente scolastico.

E che dire di molti neodirigenti scolastici, provenienti dalle rispettive graduatorie del concorso ordinario del 2004 e di quello riservato -distinte per settore formativo-, i quali, in forza del decreto c. d. "Milleproroghe",
con il superamento della ormai antistorica diversificazione dei settori formativi, sancendo concretamente il principio dell’unicità della funzione dirigenziale scolastica a prescindere dalla sede in cui viene esercitata, attraverso l’introduzione persino del principio della interregionalità, sono stati nominati in ruolo e, pur non essendo provvisti di abilitazione specifica, assegnati ad istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado e, conseguentemente, nominati presidenti di commissione degli esami di Stato di tale grado scolastico per il solo fatto di essere stati preposti alle predette istituzioni scolastiche. Come dire, non c’è limite all’indecenza. O, forse, si tratta di un altro, non tanto velato, tentativo di affossare la scuola pubblica.

Si pensi, infatti, che, a un dirigente scolastico, che sconta il peccato originale di essere stato "Direttore Didattico" in una precedente vita, con un’anzianità di servizio di 25/30 anni tra il vecchio e nuovo ruolo, trascorsi senza la necessità di "abilitarsi" all’insegnamento nella scuola superiore ovvero senza averne avuto la possibilità [nota 1], la nostra amministrazione scolastica preferisce -nella nomina a presidente di

commissione- un docente in servizio di ruolo, da almeno cinque anni, nella scuola secondaria di secondo grado.

Occorre chiarire, peraltro, che chi scrive e il gruppo che rappresenta hanno presentato l’istanza rigettata ritenendo che le norme (art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il DPR 10 luglio 2008, n. 140 e, infine, il CCNL Area V del 15 luglio 2010) che, con la unificazione dei settori formativi, hanno introdotto il principio della unicità della funzione del dirigente scolastico, pur non avendolo esplicitamente previsto,
avessero abrogato, in quanto incompatibili, le norme amministrative e legislative.

Giova, infine, sottolineare come la stessa Amministrazione che ci esclude dalla partecipazione agli esami di Stato, ritiene, poi, indispensabile la partecipazione dei dirigenti scolastici dei Circoli Didattici alle prove
INVALSI 2001 in qualità di osservatori esterni presso le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Chiediamo di perdonarci per esserci oltremodo dilungati. Vogliate gradire cordiali saluti.

_________

[nota 1] Nel mese di giugno del 1999, con O. M. 15 giugno 1999, n. 153, è stata indetta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n.124, "una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, (.), al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (.) nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, (.), (.)", con requisiti di ammissione relativi a "prestazione di servizio di effettivo insegnamento (.), col possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, 124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995": non fu consentito ai sottoscritti dirigenti scolastici (all’epoca direttori didattici) di partecipare alla sessione riservata di cui all’O. M. citata, in quanto, nei periodi indicati per il possesso del requisito del servizio, i sottoscritti appartenevano al ruolo direttivo, in qualche caso da almeno 15 anni. Al riguardo e alla luce delle recenti interpretazioni circa i requisiti di abilitazione previsti per la partecipazione agli esami di Stato in qualità di presidente, i sottoscritti ritengono che sia configurabile l’assunzione di un "danno da perdita di chance", con la quale, com’è noto, si esprime l’esigenza di tutelare non già le probabilità perdute quanto piuttosto la valutazione di un certo comportamento imposto dalla legge. E’, peraltro, da sottolineare come la chance rappresenti oggi una forma di tutela della personalità umana. Questo valore è espresso nella carta fondamentale all’articolo 2 e segna il passaggio da una concezione settoriale dell’ordinamento ad una concezione unitaria dello stesso sulla base dei valori espressi dalla Costituzione.

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