Dirigenti scolastici e delegati. Slitta al 31 marzo 2017 la pubblicazione dei dati patrimoniali

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Il 20 dicembre 2016 l’Anac ha pubblicato le linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, in attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97 del 2016.

Dopo un periodo di consultazione pubblica che avrà termine il 12 gennaio 2017, l’Anac approverà la versione definitiva per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

L’obbligo è previsto anche per la categoria dei dirigenti delle scuole e deve essere assolti pubblicando sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dirigenti”, i numerosi documenti e dati previsti dall’art. 14, c. 1 che sono: il provvedimento di incarico, il curriculum, i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.

La pubblicazione deve avvenire facendo uso dell’apposito modello predisposto dall’Anac (allegato 2 alle Linee guida) ed aggiornata con cadenza annuale (allegati 3 e 4 alle Linee guida).

Gli obblighi di pubblicazione riguardano anche i delegati del preside ( i vicepresidi) ex art. 17, c. 1-bis del d.lgs. 165/2001, nonché il coniuge non separato, i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle del dirigente. Se un parente non fornisce il relativo consenso sussiste l’obbligo di pubblicare tale decisione e il legame di parentela con il dirigente (es. “coniuge”, “fratello”, “sorella”, “figlio” ecc.), ma non deve essere pubblicata alcuna informazione idonea ad identificarlo personalmente e non sussiste alcun obbligo di acquisire agli atti dell’istituzione scolastica l’eventuale diniego di consenso.

I componenti dei consigli di istituto non sono sottoposti ad alcun obbligo di pubblicazione in quanto l’incarico è svolto a titolo gratuito (art. 14, c. 1-bis), mentre i titolari di posizioni organizzative, nel caso della scuola i Dsga, sono tenuti alla sola pubblicazione del curriculum.

Il termine temporale per assolvere agli obblighi in questione è slittato al 31 marzo 2017 tranne nel caso dei parenti per le quali si deve provvedere entro un mese dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2016.

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