Dirigenti Scolastici devono cambiare scuola ogni tot anni contro il rischio corruzione. No dei sindacati

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Alcuni Direttori regionali sostenono, in relazione alle operazioni di mutamento di incarico dei Dirigenti Scolastici, che questi ultimi debbano cambiare sede di servizio ogni tot anni per evitare il rischio corruzione. No dei sindacati Cisl e Snals.

Dirigenti Scolastici devono cambiare sede di servizio

Questa situazione – scrive la CISL – si è già determinata ad esempio in Puglia, dallo scorso anno scolastico. Infatti leggiamo nella nota 12643 dell’8/6/2017 che “ i dirigenti scolastici, con scadenza di contratto al 31 agosto 2017 e con una permanenza nell’attuale sede di durata pari o superiore a quattro incarichi, dovranno presentare domanda di mobilità, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunto limite massimo d’età (secondo le vigenti disposizioni in materia) entro il 1° settembre 2019 .”

Viene dunque sostenuta la necessità, ai fini anticorruttivi, di prevedere una rotazione forzata negli incarichi una volta che sia stato superato un periodo massimo di rinnovo. Nelle diverse proposte avanzate dai direttori regionali tale quantificazione oscilla tra i tre e i quattro incarichi consecutivi.

Queste proposte- conclude la CISL – e la decisone assunta in Puglia lo scorso anno, suscitano forte perplessità, peraltro confermate dal fatto che avverso i provvedimenti adottati dall’Usr Puglia sono stati avviati dei ricorsi che hanno visto l’Amministrazione soccombente.

Rischio corruzione non elevato per i Dirigenti Scolastici

La tesi dei sindacati è che per i Dirigenti Scolastici non ci sia un elevato rischio di corruzione, infatti nella legge 190/2012 la rotazione dei dirigenti è richiamata nei settori particolarmente esposti alla corruzione e questo riferimento è richiamato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione che, nell’aggiornamento 2017 a proposito della rotazione del personale, richiama espressamente l’art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b), tutti riferiti ad attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Inoltre dalla lettura degli art. 16 e 19 del d.lgs. 165/2001 risulta che si tratta di misure di natura cautelare che nulla hanno a che vedere con l’ordinario mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici.

Nell’art. 19 si legge inoltre che gli incarichi sono “rinnovabili”, senza che sia richiamata alcuna limitazione.

La Cisl chiede pertanto ai direttori regionali di riconsiderare la questione e che il Miur adempia al suo ruolo di coordinamento, scongiurando l’adozione di provvedimenti che non sembrano trovare pieno riscontro nella normativa vigente.

In assenza di specifiche indicazioni nelle analisi prodotte dalle stesse amministrazioni – conclude lo Snals – non si comprende il motivo per dare avvio ad una procedura che, interrompendo traumaticamente la continuità della direzione delle scuole, comporta notevoli danni all’efficacia della loro gestione amministrativa, organizzativa e didattica.

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