Dirigenti Scolastici, come e quando fruire delle ferie

Di Lalla
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Lalla – Circolare n.36362 del 21 novembre 2012 USR per il Lazio relativa all’esercizio del diritto alle ferie da parte dei dirigenti scolastici. Non è assolutamente possibile rinviare per intero le ferie dell’anno in corso all’anno successivo; la norma derogatoria ha, infatti, carattere di eccezionalità e può essere invocata soltanto per esigui periodi residui di ferie, non goduti a causa di motivati ed indifferibili impegni di lavoro.

Lalla – Circolare n.36362 del 21 novembre 2012 USR per il Lazio relativa all’esercizio del diritto alle ferie da parte dei dirigenti scolastici. Non è assolutamente possibile rinviare per intero le ferie dell’anno in corso all’anno successivo; la norma derogatoria ha, infatti, carattere di eccezionalità e può essere invocata soltanto per esigui periodi residui di ferie, non goduti a causa di motivati ed indifferibili impegni di lavoro.

Ne consegue che, oltre i periodi I semestre e/o II semestre dell’anno scolastico successivo e comunque in mancanza delle prescritte dichiarazioni da parte di ciascun interessato, non sarà possibile la fruizione di ferie pregresse, pur maturate dagli interessati.

I giorni di festività soppresse, come previsto dal vigente C.C.N.L., sono connessi all’anno scolastico di riferimento e, quindi, se non fruiti entro tale anno, non potranno essere goduti nell’a.s. successivo.

Nel caso di previsto collocamento in quiescenza con decorrenza 01/09/2013, i Dirigenti Scolastici interessati, dovranno altresì usufruire improrogabilmente di tutte le ferie spettanti, comprese quelle dell’anno scolastico in corso, e, per il recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, le ferie dovranno essere fruite prima dell’inizio del periodo di preavviso, in quanto in tale periodo non è consentito il godimento delle stesse.

Si fa presente altresì, ad ogni buon fine, che il Decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge il 7 agosto 2012, n.135, all’art. 5, comma 8, così recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto”.

La circolare

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