Dirigenti scolastici, assenze per gravi patologie con terapie salvavita e periodo conservazione del posto

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Il CCNL 2016/18 Area Istruzione e ricerca, come riferito, disciplina all’articolo 21 le assenze per malattia dei dirigenti scolastici.

Malattia dirigenti scolastici, periodo conservazione del posto e retribuzione. Il nuovo CCNL

Malattia

Il dirigente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.

Ai fini del computo dei 18 mesi, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Superati i succitati 18 mesi, il dirigente può fare richiesta per ulteriori 18 mesi di assenza, richiesta che può essere accordata solo in casi particolarmente gravi.  Prima di concedere tale ulteriore periodo di malattia, l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, tramite  l’organo medico competente, al fine di stabilire l’esistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.

Dopo i succitati periodi (18+18) non si ha più diritto alla conservazione del posto.

Assenze malattia per grave patologia

L’articolo 22 del CCNL dispone che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, non rientrano nel computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto (dopo il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto), i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. 

Durante i giorni suddetti, il dirigente scolastico ha diritto all’intera retribuzione mensile.

Le particolari patologie richiedenti le terapie salvavita devono essere attestate dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

Assenze per effetti collaterali terapie

Non rientrano nel computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, nemmeno i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle suddette terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo  massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse sono certificati dalla struttura medica convenzionata dove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.

Decorrenza

Quanto suddetto, si applica alle assenze per l’effettuazione delle terapie salvavita, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL 2016/18, ossia dopo l’8 luglio 2019.

Riconoscimento grave patologia

La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall’interessato, al quale si applicheranno le succitate disposizioni dalla data del riconoscimento della stessa (grave patologia).

CCNL 2016/18

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