Dirigente Scolastico in quiescenza d’ufficio per raggiunti limiti d’età riammesso in servizio

Di Lalla
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inviato da Avv. Maria Teresa Vita – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto, dr.ssa Stefania Izzi, ha sospeso, con decreto inaudita altera parte, emesso nel giudizio iscritto al n. 623/13 R.G., il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro di un D.S. per maturati limiti di età (65 anni).

inviato da Avv. Maria Teresa Vita – Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vasto, dr.ssa Stefania Izzi, ha sospeso, con decreto inaudita altera parte, emesso nel giudizio iscritto al n. 623/13 R.G., il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro di un D.S. per maturati limiti di età (65 anni).

E ciò nonostante la norma contenuta nel D.L. n. 101/13 – emanato il 26.8.13 ed entrato in vigore l’1.9.2013 – che, nell’”interpretare” il comma 4 dell’art. 24 della legge Fornero, ritiene che il limite ordinamentale per il collocamento in quiescenza d’ufficio rimanga fissato a 65 anni e non sia stato modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

Si tratta evidentemente di una disposizione sulla cui portata “interpretativa” e, dunque, retroattiva si nutrono forti dubbi di costituzionalità.

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