Dirigente scolastico condannato e arrestato per peculato per utilizzo per fini personali dell’auto della scuola. Sentenza

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Un Dirigente scolastico subiva misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di per la durata di 12 mesi in relazione al reato di peculato ex art. 314 c.p., comma 1.

Si contesta all’indagata, dirigente scolastico “ che aveva la disponibilità dell’autovettura di servizio dell’Istituto, di essersi appropriata della stessa, utilizzandola quotidianamente in modo esclusivo per ragioni personali, parcheggiandola, anche in orari notturni, nel condominio della propria abitazione e distraendo quindi la stessa dagli scopi istituzionali. Da ultimo veniva sorpresa dai militari, impegnati in servizio di osservazione pedinamento controllo, rientrare nel territorio italiano da (OMISSIS) nel pomeriggio del (OMISSIS) allorchè venne arrestata.”

La difesa

Nella sentenza dela Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-07-2019) 27-09-2019, n. 39832 che respinge il ricorso, si ricostruisce il fatto. La difesa eccepiva tra le varie cose che “ L’autovettura in questione non è mai stata utilizzata dagli studenti e dai loro professori ai fini didattici, come invece sostenuto dal Pubblico ministero nell’atto di appello, non essendo compresa tra le dotazioni didattiche dell’Istituto elencate nella originaria convenzione tra la casa della macchina e l’Istituto (OMISSIS) prodotta dalla difesa della ricorrente. I giudici del riesame hanno glissato sul punto tanto da far degradare a livello di irrilevanza un aspetto ritenuto fino a quel momento centrale. Il Collegio della cautela fa assurgere a punto nodale della questione il mancato quotidiano parcheggio dell’auto nel piazzale dell’Istituto di (OMISSIS) al termine del suo utilizzo; in realtà l’indagata mai, da Preside, ha agito uti dominus sull’auto poichè era a tutti nota sia la temporaneità dell’uso dell’autovettura sia la permanenza della stessa nella disponibilità dell’Istituto, o meglio, di coloro che, avendone necessità, avrebbero potuto farne richiesta. Sfugge al Tribunale del riesame la circostanza che nel caso in questione era l’indagata, nella sua veste di Preside dell’istituto, l’unica a poter autorizzare l’utilizzo dell’auto. Difetta la coscienza e volontà in capo alla ricorrente di servirsi del bene come cosa propria: la predetta ha utilizzato per un limitato e contingente periodo di tempo l’autovettura della scuola principalmente per lo spostamento tra i plessi scolastici e per fare fronte alle esigenze personali e transitorie conseguenti alla distruzione della propria autovettura a seguito di un grave incidente”.

Il reato di Peculato

“ Il Collegio, pur nella consapevolezza di un diverso e minoritario orientamento giurisprudenziale (vedi ex plurimis Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv. 262974), ritiene che integri il reato di peculato, e non già quello di peculato d’uso, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente l’autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata, atteso che tale condotta si risolve nell’appropriazione di un bene della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191).”

L’utilizzo dell’auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato

“Si è anche ripetutamente sostenuto che l’utilizzo dell’auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato d’uso, in quanto tale condotta è vietata in assoluto, dovendosi presumere l’esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego (Sez. 6, n. 26330 del 21/05/2019, Pisacane, Rv. 276218; Sez. 3, n. 57517 del 27/09/2018, Romano, Rv. 274679). Alla luce del principio di diritto enunciato, questa Corte ritiene che la fattispecie in esame sia stata correttamente qualificata – sulla base di una ricostruzione in fatto priva di vizi logici e giuridici – quale peculato ex art. 314 c.p., comma 1, in ragione dell’avvenuta appropriazione della autovettura di servizio da parte della indagata, per il suo utilizzo quotidiano, continuativo e sistematico – in un arco temporale di due mesi, per ragioni estranee all’ufficio di dirigente scolastico che la predetta ricopriva.”

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