Dirigente organizza gita scolastica senza bando e consultazione Consiglio istituto. E’ possibile? Sentenza

WhatsApp
Telegram

La Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 1080 del 14 giugno 2019, depositata il 19 agosto scorso, sul ricorso proposto da un Dirigente scolastico contro la sentenza n. 486/19 della Corte d’Appello di Milano del 22 gennaio 2019, analizza alcuni casi presunti d’abuso d’ufficio.

I fatti e le accuse

Un Dirigente scolastico è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per plurimi episodi di abusi d’ufficio (articolo 323 del Codice penale). Le imputazioni mosse all’imputato riguardano episodi accaduti negli anni scolastici dal 2009 al 2012, durante i quali egli ha svolto servizio in qualità di Dirigente scolastico dell’istituto.

Secondo le accuse mosse dalla Corte d’Appello di Milano, nello specifico, il Ds ha concesso a una cooperativa di insegnanti l’uso di alcuni locali della scuola per lo svolgimento di lezioni individuali e collettive ad alunni iscritti e non. Le prestazioni venivano pagate poi dagli stessi allievi al di fuori dai casi previsti dalla normativa vigente nel periodo in cui si sono svolti i fatti. Non solo: i locali sono stati utilizzati senza la delibera del Consiglio di istituto e dell’autorizzazione della Provincia di Monza e Brianza che ne è la proprietaria.

Inoltre, il Dirigente scolastico, secondo i Giudici, ha conferito alla cooperativa di insegnanti l’incarico di svolgere lezioni agli alunni sopra detti senza la delibera del Consiglio di istituto, senza verificare il livello di professionalità dei docenti, senza emanare un avviso contenente la selezione degli aspiranti all’incarico e in assenza di controlli sulla spesa e sulla quantificazione dell’impegno effettivo finanziario impiegato, oltre al superamento del limite di spesa previsto dal Consiglio di istituto nella misura di euro 5.200,00.

Ultima accusa mossa all’imputato è l’affidamento senza procedura di gara all’agenzia dell’organizzazione di viaggi di istruzione e al Consorzio di giornate sulla neve, senza che la migliore offerta ricevuta venisse valutata dal Consiglio di istituto, né tanto meno venisse deliberata da quest’ultimo.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, il Dirigente scolastico obietta tutti i punti sopra detti.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso del Dirigente scolastico e ha definito non condivisibile, anzi errata, l’interpretazione dell’articolo 33, lett. c) e g) del decreto interministeriale 44/2001 data dalla Corte milanese a gennaio, ovvero che “la disposizione richiamata non definisce facoltativa l’attività deliberativa del Consiglio d’Istituto; piuttosto distingue i casi in cui le decisioni, relative alla conclusione di determinati atti negoziali, spettano interamente al Consiglio d’istituto (di cui il Dirigente scolastico ne sarà mero esecutore), dai casi in cui lo stesso organismo è tenuto soltanto ad individuare i criteri guida cui il Dirigente dovrà adeguarsi nella sua attività e dai quali può discostarsi esclusivamente qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica”. In realtà, l’art.33 del Decreto sopra detto regola gli interventi del Consiglio di istituto nelle attività negoziali delle scuole: il comma 1 si riferisce in particolare ad attività di straordinaria amministrazione, ovvero accettazione e rinuncia di legati e donazioni, istituzione di borse di studio e così via, mentre il comma 2 si riferisce ad attività di ordinaria amministrazione, tra cui quelle alla lettera c) (utilizzo locali scolastici) e alla lettera g) (stipula di contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di particolari attività), ovvero l’oggetto di contestazione al Ds in questione. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo recita che solo nei casi citati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla deliberazione del Consiglio di istituto, ma negli altri casi il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare, transigere, qualora lo richieda l’interesse della scuola. Dunque, la Corte di Cassazione ha così concluso: “le attività negoziali oggetto di contestazione, entrambe pacificamente rientranti nel novero di quelle di ordinaria amministrazione, il ricorrente aveva facoltà di intraprenderle anche in assenza di specifica delibera del Consiglio d’Istituto né era tenuto a provocare da parte del Consiglio stesso un intervento preventivo di carattere generale, in quanto adempimento non previsto dalla disciplina allora in vigore”.

Sull’altro punto di accusa riguardante l’autorizzazione del proprietario dei locali scolastici per l’utilizzo degli stessi, la Corte Suprema fa notare che l’articolo 50 del Decreto 44/2001 regolava all’epoca dei fatti l’uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico e lo stesso non fa menzione ad autorizzazioni da parte dell’ente proprietario.

Quanto poi al punto di accusa sul superamento del limite di spesa previsto, all’assenza di un avviso pubblico di selezione degli insegnanti, all’omesso controllo sulla professionalità degli stessi, della loro corretta selezione e sulla quantificazione esatta dell’impegno finanziario, la Corte Suprema stabilisce che non viene violata alcuna norma da parte del ricorrente, in quanto ha valore di legge soltanto l’articolo 34 del Decreto sopra citato, che disciplina la procedura ordinaria di contrattazione in ambito scolastico.

Infine, la Corte Suprema ritiene non valida l’imputazione al Dirigente scolastico dell’affidamento dei viaggi di istruzione senza gara, citando l’articolo 125, comma 11, del Dlgs numero 163 del 12 aprile 2006 (sostituito poi dal Dlgs numero 50 del 18 aprile 2016) secondo il quale per “lavori, servizi e forniture in economia” fosse necessario ricorrere al cd. cottimo fiduciario “nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori” se l’importo fosse pari o superiore ai 20.000 euro, sotto tale cifra era consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. La soglia dei 20.000 euro è stata successivamente innalzata a 40.000 (art.4 Dl 70/2011). Gli episodi contestati al Dirigente scolastico in alcuni casi non superano tali cifre, in altri l’importo di spesa viene omesso.

Per tutte le ragioni sopra esposte la Corte Suprema ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano per insussistenza dei fatti.

Testo della sentenza

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri