Diplomati magistrale Veneto: chiarimenti e precisazioni sul reclutamento infanzia/primaria
Comunicato Docenti Magistrali del Veneto – Il gruppo Docenti Magistrali del Veneto intende chiarire alcuni punti decisivi a proposito di diplomati magistrali, in riferimento alla ormai famigerata sentenza dell’adunata plenaria del Consiglio di Stato, resa nota ormai cinque mesi fa, il 20 dicembre 2017.
Considerando che è urgente un intervento di natura politica, nel momento attuale in cui si preannuncia la formazione di un nuovo governo, registriamo in questi giorni diverse interpretazioni della questione contenenti molte inesattezze e una chiara e voluta disinformazione che non aiuta a comprendere la vicenda.
Riteniamo utile fornire alcune precisazione di natura legislativa e di memoria storica, rispetto al reclutamento nella scuola dell’infanzia e primaria.
- Il DPR del 23 luglio 1998 pubblicato in G.U. il 9 settembre stabilisce che i diplomi magistrali conseguiti entro il 2002 conservano in via permanente il valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola ribadito dalla Circolare MIUR del 18 marzo 2003.
- Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (nuovo ordinamento) attualmente non è abilitante, il diploma invece sì.
- Nelle attuali GAE non ci sono i vincitori di concorso che stanno in graduatoria di merito.
- La Costituzione (art. 97) dice “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
- Prima del 2000 il concorso certificava l’idoneità all’insegnamento (non l’abilitazione).
- La legge 124/99 ha istituito il doppio canale di reclutamento: 1 riservato agli idonei dell’ultimo concorso (graduatoria di merito GM) 2 riservato ai docenti in possesso di abilitazione (graduatoria permanente GP) dove di diritto avrebbero dovuto stare i diplomati.
- Le legge 296/2006 Ministro Fioroni trasformò le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) escludendo i diplomati magistrali dalle stesse eccetto coloro che avessero partecipato ai cosiddetti Corsi abilitanti, che furono istituiti esclusivamente una sola volta nel 2006 e allora, 12 anni fa, consentivano ai diplomati con 360 giorni di servizio la partecipazione.
- Dal 2014 ben 10 sentenze hanno ristabilito il diritto prima negato ai diplomati (la prima del Consiglio di Stato nr. 1089/2015 II° sezione) Se tale titolo è abilitante allora questo titolo vale anche per l’inserimento in GAE e per poi accedere al ruolo.
- Le cosiddette precarie storiche hanno meno punteggio di servizio dei diplomati magistrali, per questo vengono superate da loro, perché i diplomati hanno sempre accettato qualsiasi tipo di servizio e di supplenza accumulando più punteggio, ovvero hanno lavorato di più.
- Le GAE furono riaperte in due occasioni nel 2008 e nel 2012 permettendo così di accedervi alle insegnanti laureate che in seguito entrarono di ruolo senza aver sostenuto nessun concorso.
- Il Ministero ha indetto solo 2 concorsi in 16 anni, impedendo di fatto ai diplomati l’accesso, già sbarrato dalla negazione dell’abilitazione, alle graduatorie di merito o GAE e quindi al ruolo.
- Nelle GAE avrebbero diritto di stare tutti i docenti che siano: idonei, con laurea in scienze della formazione, con TFA ei diplomati magistrali. Ognuno con il proprio punteggio.
- I diplomati magistrali non pretendono il ruolo ma l’accesso alle GAE che è loro diritto.
- La sentenza della Plenaria del 20 dicembre 2017 non nega il valore abilitante del diploma magistrale ma lo riafferma.
- IL MIUR afferma che: gli iscritti in GAE con riserva sono 43.534, quelli assunti a tempo determinato con riserva sono 6.669, gli iscritti in GAE a pieno titolo sono 26.252.
- I docenti assunti a tempo indeterminato con riserva oltre ad aver già abbondantemente maturato i 360 gg. di servizio (che permettevano l’abilitazione nel 2006) hanno sostenuto e superato l’anno di prova previsto dalla L. 107/15 e perciò: la discussione con il “comitato per la valutazione dei docenti” sugli elaborati prodotti. La relazione del “comitato per la valutazione dei docenti”, la relazione del dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova (“conferma in ruolo”).