Diplomati magistrale Veneto: chiarimenti e precisazioni sul reclutamento infanzia/primaria

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Comunicato Docenti Magistrali del Veneto  – Il gruppo Docenti Magistrali del Veneto intende chiarire alcuni punti decisivi a proposito di diplomati magistrali, in riferimento alla ormai famigerata sentenza dell’adunata plenaria del Consiglio di Stato, resa nota ormai cinque mesi fa, il 20 dicembre 2017.

Considerando che è urgente un intervento di natura politica, nel momento attuale in cui si preannuncia la formazione di un nuovo governo, registriamo in questi giorni diverse interpretazioni della questione contenenti molte inesattezze e una chiara e voluta disinformazione che non aiuta a comprendere la vicenda.

Riteniamo utile fornire alcune precisazione di natura legislativa e di memoria storica, rispetto al reclutamento nella scuola dell’infanzia e primaria.

  1. Il DPR del 23 luglio 1998 pubblicato in G.U. il 9 settembre stabilisce che i diplomi magistrali conseguiti entro il 2002 conservano in via permanente il valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola ribadito dalla Circolare MIUR del 18 marzo 2003.
  2. Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (nuovo ordinamento) attualmente non è abilitante, il diploma invece sì.
  3. Nelle attuali GAE non ci sono i vincitori di concorso che stanno in graduatoria di merito.
  4. La Costituzione (art. 97) dice “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
  5. Prima del 2000 il concorso certificava l’idoneità all’insegnamento (non l’abilitazione).
  6. La legge 124/99 ha istituito il doppio canale di reclutamento: 1 riservato agli idonei dell’ultimo concorso (graduatoria di merito GM) 2 riservato ai docenti in possesso di abilitazione (graduatoria permanente GP) dove di diritto avrebbero dovuto stare i diplomati.
  7. Le legge 296/2006 Ministro Fioroni trasformò le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE) escludendo i diplomati magistrali dalle stesse eccetto coloro che avessero partecipato ai cosiddetti Corsi abilitanti, che furono istituiti esclusivamente una sola volta nel 2006 e allora, 12 anni fa, consentivano ai diplomati con 360 giorni di servizio la partecipazione.
  8. Dal 2014 ben 10 sentenze hanno ristabilito il diritto prima negato ai diplomati (la prima del Consiglio di Stato nr. 1089/2015 II° sezione) Se tale titolo è abilitante allora questo titolo vale anche per l’inserimento in GAE e per poi accedere al ruolo.
  9. Le cosiddette precarie storiche hanno meno punteggio di servizio dei diplomati magistrali, per questo vengono superate da loro, perché i diplomati hanno sempre accettato qualsiasi tipo di servizio e di supplenza accumulando più punteggio, ovvero hanno lavorato di più.
  10. Le GAE furono riaperte in due occasioni nel 2008 e nel 2012 permettendo così di accedervi alle insegnanti laureate che in seguito entrarono di ruolo senza aver sostenuto nessun concorso.
  11. Il Ministero ha indetto solo 2 concorsi in 16 anni, impedendo di fatto ai diplomati l’accesso, già sbarrato dalla negazione dell’abilitazione, alle graduatorie di merito o GAE e quindi al ruolo.
  12. Nelle GAE avrebbero diritto di stare tutti i docenti che siano: idonei, con laurea in scienze della formazione, con TFA ei diplomati magistrali. Ognuno con il proprio punteggio.
  13. I diplomati magistrali non pretendono il ruolo ma l’accesso alle GAE che è loro diritto.
  14. La sentenza della Plenaria del 20 dicembre 2017 non nega il valore abilitante del diploma magistrale ma lo riafferma.
  15. IL MIUR afferma che: gli iscritti in GAE con riserva sono 43.534, quelli assunti a tempo determinato con riserva sono 6.669, gli iscritti in GAE a pieno titolo sono 26.252.
  16. I docenti assunti a tempo indeterminato con riserva oltre ad aver già abbondantemente maturato i 360 gg. di servizio (che permettevano l’abilitazione nel 2006) hanno sostenuto e superato l’anno di prova previsto dalla L. 107/15 e perciò: la discussione con il “comitato per la valutazione dei docenti” sugli elaborati prodotti. La relazione del “comitato per la valutazione dei docenti”, la relazione del dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova (“conferma in ruolo”).

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