Diplomati magistrale. Per il Tribunale di Milano infondata la pretesa di inserimento, adesso, in Graduatoria ad esaurimento

WhatsApp
Telegram

Continuano ad arrivare Sentenze sulla vicenda dei Diplomati magistrale, i cui orientamenti sono variegati anche se ultimamente sembrano essere più vicini ad una preclusione del diritto di cui si chiede il riconoscimento, quale l'inserimento nelle note GAE che altro.

Continuano ad arrivare Sentenze sulla vicenda dei Diplomati magistrale, i cui orientamenti sono variegati anche se ultimamente sembrano essere più vicini ad una preclusione del diritto di cui si chiede il riconoscimento, quale l'inserimento nelle note GAE che altro.

Quando si pronuncia il Tribunale di Milano l'attenzione deve essere sempre alta, perché in materia di diritto del lavoro in Italia è sicuramente il Tribunale che può dettare se non la linea certamente favorire la maturazione di determinati orientamenti. 

Come prima cosa, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 3 giugno 2016 , riconosce la sussistenza della Giurisdizione del Giudice del Lavoro.

Anche questa questione controversa tanto che si è in attesa del pronunciamento sul regolamento di giurisdizione.




“ L'inserimento in graduatoria, non in virtù di un concorso, ma dell'accertamento del ricorrere di determinati requisiti di legge non rientra tra le controversie in materia di procedure concorsuali, perché "il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo" (cfr., in parte motiva, Cass. 23 luglio 2014 n. 16756, cit.).

Non rileva se la controversia abbia ad oggetto l'inserimento ex novo o la posizione di un insegnante già inserito in graduatoria, giacché in entrambi i casi non viene in questione l'esercizio di discrezionalità tecnica o amministrativa ma di attività vincolata, posta in essere secondo criteri rigidamente prestabiliti dalle fonti normative di grado primario e secondario.”

Nel merito si segnalano i seguenti passaggi che saranno quelli che spingeranno, purtroppo, il Giudice a respingere il ricorso dei Diplomati magistrale.

“Se dunque il Consiglio di Stato, nel decidere la domanda proposta in quel giudizio, ha sostanzialmente disapplicato il decreto ministeriale, così rimuovendo l'ostacolo che impediva agli allora ricorrenti di presentare con esito favorevole la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, la statuizione contenuta nella sentenza non può assumere portata generale, ma è limitata a produrre effetti solo tra le parti in causa.

E, d'altra parte, conferma dell'efficacia limitata alle parti del giudizio della sentenza in parola si desume dalla successiva pronuncia del Consiglio di Stato 21 luglio 2015 n 3628, la quale, proprio per l'impossibilità di ritenere definitivamente caducato (quantomeno in parte qua) il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 (e per l'effetto esteso ad ogni docente titolare del titolo abilitante del diploma magistrale il diritto alla iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento), ha annullato anche in favore dei ricorrenti allora istanti il decreto ministeriale, consentendo loro l'iscrizione nelle già citate graduatorie.

Chiarito, quindi, che il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 non può ritenersi caducato dalla pronuncia del Consiglio di Stato esaminata, ma è tuttora efficace, la pretesa delle ricorrenti di essere inserite nelle graduatorie permanenti ad esaurimento, previa disapplicazione dello stesso decreto ministeriale, si ritiene infondata.

Essendo chiaro il tenore letterale e il significato della norma primaria, che dispone, in via di principio, di non ulteriormente consentire l'ampliamento delle graduatorie, deve escludersi la possibilità, per chi non abbia presentato domanda entro i termini di legge, di un successivo inserimento – ora per allora – in dette graduatorie, dopo l'avvenuta trasformazione delle stesse da permanenti ad esaurimento

Ciò posto, le odierne ricorrenti erano già in possesso, nel 2007, del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e avrebbero dovuto, quindi, presentare domanda di inserimento in graduatoria entro il termine fissato dalla legge, ossia nel biennio 2007-2008.

Non risulta, tuttavia, che esse abbiano presentato domanda entro tale termine, avvalendosi della c.d. clausola di salvezza prevista dal citato art. 1, comma 605, lett. c) L. 27 dicembre 2006, n. 296 (nulla in tal senso è stato allegato, ancor prima che provato, da parte ricorrente). In assenza di una precedente domanda di inserimento nelle graduatorie, le "diffide" avanzate nel 2015 (cfr. docc. 17-32 fascicolo ricorrenti) non possono che ritenersi tardive, essendo intervenute quando le graduatorie erano già definitivamente chiuse in forza delle disposizioni di legge sopra richiamate (in termini cfr. Trib. Milano, est. Ravazzoni, ord. 29 luglio 2015; Trib. Milano, est Florio, ord. 22 luglio 2015; Tribunale di Napoli, est. Spena ord. 20 luglio 2015; Tribunale Perugia ord 16 luglio 2015 est. Medoro; Tribunale Venezia ord. 9 luglio 2015 est Coppetta Calzavara). Alla luce delle considerazioni esposte le domande svolte in ricorso devono essere respinte.”

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri