Diplomati magistrale, su cosa deciderà Adunanza Plenaria il 12 dicembre

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Diplomati magistrale: ecco su cosa deciderà l’Adunanza Plenaria il 12 dicembre. Analizziamo le indicazioni del Consiglio di Stato. 

Il Consiglio di Stato ha nuovamente rimesso la questione dei diplomati magistrale all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Cautelare il 12 dicembre

Avevamo già dato informazione che il  Presidente del Consiglio di Stato, Patroni Griffi, in data  20 novembre 2018 con proprio decreto ha nuovamente rimesso all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione della validità del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 ai fini dell’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, fissando una udienza cautelare per il 12 dicembre.

Oggi  è stata pubblicata l’ordinanza con la quale qualche settimana fa il presidente della VI Sezione aveva nuovamente rimesso la questione alla Plenaria, con la seguente motivazione

“All’Adunanza plenaria spetta la la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento”

Pubblichiamo un estratto delle motivazioni:

Sono rimesse all’Adunanza plenaria le questioni:

a) quale deve essere la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento 

b) se la definizione dei decreti ministeriali,[…] replichi tal quale il vizio di legittimità che ha determinato l’annullamento del precedente provvedimento;

c) se di conseguenza l’indicazione della Corte regolatrice induca a superare, […] ogni ipotesi di decadenza connessa a vicende pregresse 

d) se la natura abilitante del diploma magistrale, così definito dalle norme regolatrici del valore legale del titolo conseguito in esito ad un corso di studi nel periodo transitorio indicato da siffatte norme ed in attesa della definitiva trasformazione delle procedure abilitanti per gli aspiranti docenti, dovendosi collegare tali disposizioni al sistema del reclutamento di questi ultimi che però ne resta distinto, essendo stato (e per certi versi essendo tuttora) disciplinato a sua volta come sistema misto, ossia concorsuale o per titoli di servizio mediante attingimento dalle graduatorie ad esaurimento fino al loro esaurirsi, con conseguente minor enfasi sul concorso pubblico e con maggior attenzione sulla formazione in continuo divenire del docente, anche attraverso esperienze certificate sul campo;

e) se il limite temporale del predetto regime transitorio, ormai cessato per legge, determini, esso sì, decadenze e si riverberi sull’attualità dell’interesse azionato;

f) se si possa escludere, come sopra argomentato, ogni conflitto attuale o potenziale tra la presente controversia ed i regimi di reclutamento straordinario indicati nell’art. 4, d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (1)

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