Diplomati magistrale, quale sarà la sorte dei docenti già in ruolo?

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Egregio Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , prof. Marco Bussetti, le anticipazioni di stampa riguardanti la soluzione della situazione dei diplomati magistrali colpiti dalla sentenza dell’adunanza plenaria del 20 dicembre scorso, danno per imminente una proposta che prevede che le “43.534 maestre diplomate saranno inserite direttamente nelle Graduatorie di concorso.

Verranno tolte dalle Graduatorie a esaurimento e spostate in blocco nella classifica (sic) dove alloggiano i vincitori dell’ultimo concorso, tutti in attesa che si liberi un posto. Le “ dm” saranno posizionate subito dopo i vincitori naturali.”

Innanzitutto occorre precisare che non è possibile verificare l’attendibilità di queste notizie e quindi l’affidabilità di chi le mette in rete. Quel che si può fare però è valutare la proposta, nella speranza che si arrivi ad una rapida ed equa iniziativa ministeriale. Il primo dubbio riguarda la durata della graduatoria in questione, le graduatorie di merito del concorso scuola 2016/17 avranno validità triennale, 2016/18 e quindi sarebbe in vigore solo per il prossimo anno scolastico. Un’ipotesi basata sul modello graduatoria di merito che non intervenisse sulla durata trasformandola in permanente renderebbe questo provvedimento un ben misero tampone.

Questa soluzione appare insufficiente, se confermata nei termini anticipati dalla stampa, poiché nulla si dice dei circa 7000 docenti già in ruolo, sebbene con riserva, alcuni dal 2015. Che ne sarà di loro? Dovranno anch’essi essere spostati nella GM del concorso 2016? Questi docenti sono stati formati e abilitati al ruolo dopo aver superato l’anno di prova previsto dalla L. 107/15 che recita: “ art. 115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Art. 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.” e perciò: aver partecipato ai laboratori formativi, aver documentato una o più attività didattiche, aver superato la discussione con il “comitato per la valutazione dei docenti” sugli elaborati prodotti, la relazione del “comitato per la valutazione dei docenti”, la relazione del dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova (“conferma in ruolo”).

Tutto ciò ha comportato per lo Stato un esborso ingente di risorse e perdere in questo modo docenti già formati sarebbe un abominio prima etico e poi amministrativo, considerando che questo capitale umano e professionale ora come ora è fondamentale per la scuola pubblica. Questi docenti sono già stati selezionati, formati e immessi in ruolo a che pro sottoporli ad una nuova e diversa graduatoria? Come andrebbe considerato l’anno di prova già superato? Quale status amministrativo avrebbero dopo la cancellazione del ruolo?

Ricordiamo inoltre il parere redatto a febbraio 2018 dall’ex presidente della sezione Lavoro della Cassazione Michele De Luca, che conferma la validità dell’assunzione a tempo indeterminato dei docenti individuati con o senza clausola rescissoria, con superamento dell’anno di prova. Nel documento, già inviato al MIUR, si spiega che sul caso dei diplomati magistrale assunti in ruolo in forza di provvedimenti cautelari d’inserimento nelle GaE, oggi messi in discussione dalla sentenza dell’adunanza plenaria, per l’eminente giurista, sarebbe sopravvenuta la cessazione della materia del contendere. Senza dimenticare che la perdita del ruolo per questi lavoratori potrebbe aprire la strada a migliaia di ricorsi e di impugnazioni presso i tribunali del lavoro, soprattutto in mancanza di specifiche clausole nei contratti già stipulati e controfirmati, caso frequente. Appare quindi necessario salvaguardare i ruoli con riserva attualmente in essere.

Allo stesso modo nulla si dice dei docenti che entro questo mese di giugno termineranno l’anno di prova, i quali pur non essendo formalmente ancora in ruolo sono già stati assunti a tempo indeterminato (con riserva) e appartengono perciò di fatto alla stessa tipologia di insegnanti già formati poco sopra citata. Un altro punto critico riguarda il fatto che i diplomati sarebbero inseriti in coda agli abilitati da concorso 2016, questo significherebbe per molti un ulteriore e indefinito periodo di precariato, (sempre che venga loro data la possibilità di insegnare ancora. Non si può dimenticare, infatti, che resta sullo sfondo la questione dei 36 mesi inseriti nella L. 107/2015 come termine e condizione per lavorare nella scuola come supplenti, oltre i quali un insegnante non potrà mai più lavorare, clausola che di fatto impedirebbe per sempre l’accesso dei diplomati al ruolo. La legge 107 del 2015 ha stabilito infatti che: “dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi.”

La soluzione più ovvia ed equa resta – in mancanza di proposte esaustive e soddisfacenti – l’approvazione di un decreto legge urgente per riaprire le Graduatorie a Esaurimento a tutti gli abilitati.

Davide Ubizzo
Docenti Magistrali Veneto

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