Diplomati magistrale in attesa della Cassazione

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I diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02, cui la nuova sentenza del Consiglio di Stato ha negato ancora l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non dovranno ripetere l’anno di prova nel caso in cui saranno immessi in ruolo tramite il concorso riservato o vinceranno quello ordinario.

Il concorso straordinario è ormai avviato, mentre quello ordinario dovrebbe essere bandito a breve, secondo quanto affermato dal Ministro Bussetti.

Anno prova: possibilità valutazione con riserva

La possibilità di poter valutare (e quindi poter superare) con riserva l’anno di formazione e prova si è avuta in seguito al parere dell’Avvocatura dello Stato espresso in riferimento alla situazione dei diplomati magistrale, come leggiamo nella nota Miur n. 2446 del 10/07/2018:

si può procedere con la valutazione del periodo di prova del personale di cui sopra, diplomato magistrale, assunto a tempo indeterminato, con l’avvertenza che si faccia espressa riserva di risoluzione del rapporto lavorativo in caso di esito sfavorevole per il docente del giudizio pendente.”

Anno prova: chi lo ha già superato non deve ripeterlo

L’articolo 10, comma 5, del decreto del 17 ottobre 2018,  disciplinante il concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria, così dispone:

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

I docenti, che hanno già superato l’anno di prova e formazione, dunque, non devono ripeterlo, sia che l’abbiano superato a pieno titolo che con riserva.

La non ripetizione dell’anno di prova, superato a pieno titolo o con riserva, è stata poi ripresa nella bozza di decreto che disciplinerà il concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria (articolo 10 comma 5):

I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato dalla normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

In definitiva, i diplomati magistrali, che avranno una sentenza di merito sfavorevole e stanno partecipando al concorso straordinario o parteciperanno a quello ordinario, una volta immessi in ruolo, non dovranno svolgere nuovamente l’anno di formazione e prova, se assunti sullo stesso posto (infanzia o primaria) per il quale hanno già superato la prova.

Diplomati magistrale: si attende udienza Corte di Cassazione

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, come detto all’inizio, si è espressa nuovamente contro l’inserimento nelle GaE dei diplomati magistrale entro l’anno scolastico 2001/02.

Si è adesso in attesa  del 12 marzo quando si svolgerà l’udienza della Corte di Cassazione. In tal caso, le motivazioni riguardano diversi aspetti della questione: dall’eccesso di potere giurisdizionale al difetto assoluto di giurisdizione, fino alla violazione della Costituzione e della Cedu. Approfondisci

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