Diplomati magistrale. La politica deve trovare una soluzione, vista anche la carenza di maestre al Nord. Lettera

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Preside lascia la scuola

Inviato da Maria Rosa Fulminante – Alla Senatrice Valeria FEDELI

Ministro Istruzione, Università e Ricerca

Oggetto: Osservazioni sulla decisione adottata dal Consiglio di Stato nel corso Decisione dell’Adunanza Plenaria del 20/12/2017.

 

Senatrice , Signora Ministra,

desideriamo porre alla cortese attenzione della S. V. il problema dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001-2002, alla luce della decisione espressa dall’Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato nel corso della seduta del 15/11/2017, in ordine all’inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento del personale docente che versa in questa particolare situazione.

La motivazione con la quale il Consiglio di Stato, nella predetta seduta, disconosce ai ricorrenti diplomati magistrali il diritto di accedere alle Graduatorie Permanenti a Esaurimento per presunta tardività dell’impugnazione, a nostro modesto avviso, non può essere condivisa in quanto il riconoscimento del valore abilitante è avvenuto con il DPR 325/2014, dopo oltre un decennio di lotte, potendo solo da tale data presentare domanda d’inserimento nelle predette graduatorie.

Se da un lato è indubbio che la chiusura di tali graduatorie sia stata predisposta dall’art. 1, comma 605, lettera c, della L. 23 dicembre 2006, n. 296, dall’altro è altrettanto incontestabile che le stesse sono state riaperte in via straordinaria sia nel 2008 e sia nel 2012.

Nella consapevolezza di ribadire alla S. V. cose note, il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli nella scuola elementare non ha mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento (Corte Costituzionale sentenza n. 466/1997), costituendo semplice procedura concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, in quanto l’abilitazione all’insegnamento è conferita dal diploma stesso. Pertanto, non è condivisibile la richiesta di ulteriore abilitazione ai diplomati magistrali per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.

Non è condivisibile, inoltre, anche l’endiadi ravvisata fra i due periodi dell’art. 15, comma 7, DPR 23 luglio 1998, n. 323, in quanto detto articolo riporta il disposto di cui all’art. 3, comma 2, Legge 341/90, per l’istituente laurea in Scienze della Formazione Primaria per la quale il concorso non ha funzione abilitante.

Sentenza, questa, che lascia seri dubbi nell’animo dei cittadini sull’imparzialità della giustizia nel nostro Paese in quanto avvenuta dopo sette pronunciamenti favorevoli all’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, emessi da Sezioni dello stesso Organo Costituzionale.

Nei riguardi dei docenti interessati, si è perpetrata nel tempo una vera e propria ingiustizia in quanto le disposizioni ministeriali in ambito di reclutamento del personale insegnante (in netto contrasto con leggi e norme di rango secondario), non hanno consentito a coloro i quali erano (e sono) in possesso di requisiti abilitanti di fare domanda per inserirsi nelle graduatorie permanenti, bensì solo nelle graduatorie di “non abilitati”. Facciamo osservare che su questo punto non si è levata nessuna voce, se non quelle di proteste dei controinteressati.

Al riguardo, si fa rilevare l’incongruenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in merito alla valutazione giuridica del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002, che, mentre da un lato afferma, dall’altro lato nega, ritenendolo abilitante nel CCNL di mobilità del personale docente (art. 4, comma 3), non abilitante, invece, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti.

Vale la pena, altresì, ricordare che il PD, in coerenza con il principio di non disparità e non discriminazione, il 21 novembre 2012 presentava in Commissione Cultura la “Risoluzione diplomati magistrale” a firma delle On. De Pasquale, Coscia, Ghizzoni ed altri, intesa ad assicurare equità di trattamento dei cittadini italiani in possesso di titolo definito per legge abilitante e cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso di titoli II grado, quindi, di ugual livello al diploma magistrale, definiti anch’essi abilitati nei rispettivi Paesi ai quali lo Stato italiano ha consentito l’accesso alle graduatorie permanenti, senza che a questi ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna forma concorsuale.

È dovere del Governo, ma anche della politica, a nostro parere, porre rimedio a questa incresciosa situazione, indubbiamente illogica, incomprensibile, discriminante, verso coloro i quali hanno conseguito, a suo tempo, un diploma di abilitazione magistrale (titolo comprensivo di tirocinio che è parte integrante della formazione del futuro insegnante) che, di fatto, abilita all’esercizio dell’insegnamento.

Riteniamo, pertanto, di essere dei lavoratori culturali, che abbiamo colmato vuoti ed assicurato comunque istruzione ed educazione a tanti bambini in obbligo scolastico, soprattutto nelle province dell’Italia centrale ed ancor più settentrionale, data la carenza di personale iscritto nelle Graduatorie ad Esaurimento in quelle aree.

Un significativo segnale d’insofferenza da parte dei docenti interessati (e non solo) è emerso nelle recenti elezioni amministrative e regionali, dove essi hanno protestato con l’astensione o il voto negativo, forse anche per un certo modo di governare che, a nostro avviso, non appartiene ad un Paese civile e democratico, né a quelle formazioni politiche che fanno della tutela dei diritti inviolabili della persona il fulcro del loro progetto governativo.21

Considerato che la questione posta ha una notevole valenza sociale sia sulla vita privata delle persone sia sulla fiducia nelle Istituzioni, chiediamo alla S.V. che quanto prima possa essere adottata la giusta soluzione ad un problema che si trascina, incomprensibilmente, da lungo tempo e che penalizza docenti, professionisti e cittadini italiani.

Certi e grati dell’attenzione che la S. V. vorrà porre alla questione, Le auguriamo ogni bene e porgiamo deferenti ossequi.

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