Diplomati magistrale in GaE, partita non ancora chiusa. Avv. Miceli: quali le risposte attese [INTERVISTA]

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Diplomati magistrale inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento. Alla vigilia dell’aggiornamento per il triennio 2019/22 facciamo il punto con l’Avv. Walter Miceli del Foro di Palermo. 

 Avv. Miceli, il 12 marzo scorso è stato discusso in Corte di Cassazione un ricorso importante per i diplomati magistrale. Quali potrebbero essere i tempi per rendere nota la sentenza?

La sentenza della Cassazione sarà pubblicata nelle prossime settimane.
Occorre precisare che la Cassazione non potrà decidere nel merito della controversia, ma dovrà soltanto stabilire se la nota sentenza dell’ Adunanza Plenaria sia viziata sotto il profilo dell’abuso del potere giurisdizionale.

In particolare, la Cassazione dovrà chiarire se il Consiglio di Stato abbia invaso le attribuzioni del legislatore e dello stesso MIUR nel dichiarare il “valore non abilitante” del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.

Desidero precisare che il ricorso per Cassazione è stato proposto insieme agli avvocati di tutte le sigle sindacali. Si può dire che, almeno sul piano giudiziario, il fronte sindacale si è mostrato compatto nella contestazione della decisione della Plenaria. Questa compattezza sarebbe ovviamente auspicabile anche quando le stesse forze sindacali sono chiamate al tavolo di consultazione con il MIUR.

In Valle d’Aosta alcuni docenti sono stati ammessi con riserva al concorso straordinario pur avendo maturato il servizio nelle scuole paritarie. Come interpretare questa decisione? Quali le possibili conseguenze a livello nazionale?

Il Consiglio di Stato nei prossimi mesi deciderà se rimettere alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’esclusione dal concorso straordinario dei diplomati magistrale privi del requisito del servizio.

Anche su questo tema è evidente che le soluzioni adottate dal Parlamento si sono mostrate del tutto inadeguate. Con una sola mossa il legislatore ha, infatti, sterilizzato il secondo canale di reclutamento degli insegnanti (le GaE) rendendo, al contempo, impraticabile per molti insegnanti la via d’accesso al ruolo attraverso il concorso.

Appare, peraltro, degno di nota il fatto che l’art. 4 bis del così detto Decreto Dignità ha eliminato il limite massimo complessivo di trentasei mesi previsto per la durata dei contratti a tempo determinato del personale della scuola già previsto dal comma 131 della legge 107/2015, con ciò rendendo legittima la potenzialmente infinita reiterazione delle assunzioni a termine degli insegnanti.

In caso di esito negativo del ricorso in Cassazione, la partita giudiziaria potrà considerarsi conclusa?

Assolutamente no. Tutti sanno che in Italia esiste un macroscopico problema di sfruttamento del lavoro precario nella scuola. Ed è proprio per questa ragione che Anief nei prossimi mesi studierà un’iniziativa giudiziaria senza precedenti, ossia un’azione collettiva di risarcimento danni direttamente contro lo Stato italiano. L’azione risarcitoria sarà progettata con il supporto degli stessi avvocati che hanno collaborato per ottenere la recente importantissima sentenza Sciotto della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Con questa sentenza la Corte di Giustizia ha ancora una volta chiarito che la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone l’adozione di misure finalizzate a sanzionare l’abuso dei contratti a termine.

In Italia, l’unica misura di prevenzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico era ed è l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Una supplenza su posti vacanti e disponibili non disposta nella prospettiva dell’assunzione a tempo indeterminato per scorrimento di tali graduatorie, dunque, si porrebbe in insanabile antinomia con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, con conseguenti inevitabili azioni risarcitorie nei confronti dello Stato italiano.

Insomma, la guerra contro il precariato scolastico continuerà, anche perché l’immotivata precarizzazione del personale docente arreca danni gravissimi al buon funzionamento del servizio pubblico d’istruzione.

È, difatti, evidente che il mantenimento di ampie scoperture d’organico e la relativa attribuzione dei relativi posti a personale precario, se da un alto frustra la legittima aspirazioni dei docenti ad una stabilità professionale e di vita, d’altro canto, e in misura non meno grave, costringe gli alunni, anno per anno, ad un immotivato ‘balletto’ di docenti, assolutamente deleterio sotto il profilo della continuità didattica e, quindi, dell’apprendimento.

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