Diplomati magistrale in GaE e 20% nuovo canale assunzioni per Scienze Formazione Primaria. ERRATA CORRIGE

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Presentata in Parlamento una mozione che cerca di dare una risposta sia ai Diplomati Magistrale che ai laureati di Scienze della Formazione Primaria. Si tratta di una mozione presentata e non ancora discussa o approvata, come inizialmente scritto dalla nostra redazione. Ci scusiamo per l’errore.

Ecco il testo

DI BIAGIO, CONTE, Luigi MARINO, DALLA ZUANNA, VICECONTE, DALLA TOR, ANGIONI, Stefano ESPOSITO – Il Senato,

premesso che:

l’attuale situazione del comparto scuola, per quanto riguarda il segmento dell’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della primaria, presenta numerose criticità dovute allo stratificarsi negli anni delle diverse situazioni abilitanti, a seguito delle numerose modifiche intervenute sulla normativa inerente all’abilitazione, all’insegnamento e all’accesso ai ruoli;

è opportuno ricordare che, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e della primaria, il percorso di abilitazione all’insegnamento originariamente fondato sul conseguimento del diploma magistrale ha subito un perfezionamento mediante l’istituzione della facoltà di Scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, configurata quale laurea abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria e istituito a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 341 del 1990. In tal senso, i laureati in questa disciplina erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all’articolo 401 del decreto legislativo n. 297 del 1994, e successive modificazioni;

ulteriori modifiche sono intervenute dapprima con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (GAE), a seguito dell’art. 601 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), e successivamente con la modifica della configurazione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, rimodulato ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010 in corso quinquennale privo dell’inserimento nelle GAE;

è opportuno ricordare che le graduatorie ad esaurimento, riservate ai docenti muniti di abilitazione, rappresentano attualmente uno dei due canali preferenziali di assunzione a tempo indeterminato, rappresentando il 50 per cento dei posti annualmente autorizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

il susseguirsi degli interventi normativi ha prodotto un ampio contenzioso con l’amministrazione, generando malcontenti e divisioni tra le diverse categorie di docenti interessati dalle modifiche e amplificando, di fatto, una distanza tra i protagonisti del processo educativo e l’istituzione scolastica, anche in considerazione del fatto che, in moltissimi casi, coloro che hanno subito negativamente gli effetti dell’evoluzione normativa sono proprio degli stessi insegnanti che hanno portato avanti l’insegnamento e supportato il nostro sistema scolastico al prezzo di enormi sacrifici in condizione di precariato;

è particolarmente esemplificativa al riguardo la questione della definizione del valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, sancita ex decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, che ha recepito il parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato in base al quale: “Illegittimo è invece il DM 62/2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati colori che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia (…) prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”;

su tale materia, l’evoluzione successiva del contenzioso amministrativo in atto ha prodotto una notevole mole di situazioni in cui, sulla scorta dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1089/2015, sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 riconosciuto quale titolo abilitante;

la sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato è intervenuta ulteriormente per annullare il decreto ministeriale n. 235/2014, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, “nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”. Il Consiglio di Stato ha inteso ribadire come “non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”;

la mancanza di una chiarezza definitiva sul tema da parte dell’amministrazione, a seguito della quale allo stato attuale solo alcuni diplomati magistrali entro il 2001/2002 sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva mediante provvedimenti cautelari, ha prodotto un ulteriore filone di contenziosi a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, che ha previsto un piano straordinario di assunzioni i cui destinatari, ex art. 1, comma 96 e seguenti, erano soltanto i soggetti iscritti “a pieno titolo” alla data di entrata in vigore della legge (16 luglio 2015) nelle relative graduatorie ritenute utili ai fini del piano straordinario: graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito del concorso per docenti abilitati svoltosi nel 2012;

tale contenzioso ha prodotto una nutrita serie di decreti monocratici (si vedano a titolo meramente esemplificativo i decreti monocratici emessi dal Consiglio di Stato n. 2469/2016, n. 3210/2016, n. 3211/2016, n. 3219/2016, n. 3220/2016, n. 3221/2016 e n. 3222/2016) 2469/2016) e ordinanze cautelari (quali ad esempio le ordinanze cautelari n. 1241/2016, n. 1407/2016, n. 1455/2016, n. 1457/2016, n. 1458/2016, n. 1460/2016 e n. 1461/2016) del Consiglio di Stato che hanno proseguito nel disporre l’inserimento in graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti, alle quali hanno fatto necessariamente seguito relative note ministeriali (si veda la nota dell’Ufficio VII Contenzioso prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, ribadita dalla nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015 e nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 28271 del 2 settembre 2015) con le quali il Ministero ha precisato che dovessero essere inseriti con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento, i destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli con controversia nel merito non definita, pur escludendo che detto inserimento fosse disposto ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni;

in tal senso, un ulteriore avanzamento si è avuto a seguito dell’adunanza plenaria n. 1 del 27 aprile 2016, che, confermando l’orientamento della VI sezione del Consiglio di Stato, ha riconosciuto ai possessori di diploma magistrale 2001/2002 appellanti l’inserimento in graduatorie ad esaurimento sia pure con riserva, ribadendo in sostanza quanto già statuito nel 2014;

si è così determinata la situazione di docenti i quali, pur conservando l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, hanno titolo, secondo quanto ribadito nell’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, non disciplinati dalla legge n. 107 del 2015 e comunque vincolati all’esito favorevole del contenzioso pendente. Costoro, dopo anni di servizio nella scuola, dopo il riconoscimento di una legittimità delle loro istanze, potrebbero ricevere il ruolo e successivamente vederselo revocare. A tutti questi si aggiungono coloro che, non avendo fatto negli anni ricorso, non sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, pur in possesso del titolo dichiarato abilitante;

è evidente il paradosso, reiterato negli anni anche a seguito di una malcelata non volontà da parte dell’amministrazione di porre rimedio alla questione che interessa questo segmento del comparto scuola, preferendo piuttosto lasciare la questione alle decisioni della sede giudiziaria, moltiplicando fattispecie e replicando situazioni di impasse. In riferimento a questa platea di soggetti, sulla quale non sono chiare le stime ufficiali, ma che sembrerebbe variare da un minimo di 20.000 ad un massimo di 50.000 unità, l’amministrazione ha dimostrato nel tempo un’enorme distanza, consentendo che si alimentasse un inutile quanto miope contenzioso, sul quale è attualmente pendente l’imminente decisione che deriverà dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato svoltasi lo scorso 15 novembre 2017;

qualora l’esito dovesse essere negativo, questo avrebbe effetti fortemente critici anche su tutti i docenti titolari di contratto e attualmente in ruolo, oltre che su tutti coloro che attendono da tempo di vedere soddisfatte le proprie istanze;

considerato inoltre che:

ulteriori criticità interessano sotto molteplici profili i laureati in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento, immatricolati negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, e nuovo ordinamento. Si tratta di persone ampiamente formate e meritevoli sotto il profilo dei titoli di accesso all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia e tuttavia escluse dall’accesso al principale canale di reclutamento, le graduatorie ad esaurimento, a decorrere dall’anno 2007 per un mero arbitrio temporale seguito all’approvazione della legge n. 296 del 2006;

nel corso del tempo, nonostante la chiusura delle graduatorie ad esaurimento nel 2006, sono stati di fatto consentiti nuovi accessi e adattamenti delle medesime, non ultimo con il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che hanno consentito l’accesso ai laureati nel 2009 e nel 2012, istituendo una fascia aggiuntiva nelle medesime graduatorie, mentre ulteriori inserimenti sono stati consentiti a seguito dell’evoluzione dei contenziosi. Gli interventi nel rispondere alle legittime istanze di talune categorie hanno di fatto approfondito il divario con tutti coloro che da tale canale rimanevano esclusi, a parità di meriti, formazione e abilitazione, se non addirittura in possesso di titoli superiori;

va menzionato il fatto che la facoltà di Scienze della formazione primaria ha di fatto mantenuto la propria caratteristica altamente selettiva e formativa pur non garantendo gli sbocchi professionali originari, anche in ragione di un numero probabilmente sovrastimato rispetto al fabbisogno reale, che ha determinato l’attuale enorme platea di insegnanti in attesa di accesso al ruolo;

è opportuno, inoltre, ricordare l’ulteriore elemento di paradosso che caratterizza, sia sul versante del vecchio ordinamento, sia sul versante del nuovo ordinamento, la specializzazione sul sostegno. Difatti, il percorso accademico del vecchio ordinamento consentiva di accedere al percorso di specializzazione sul sostegno durante il percorso universitario e, tuttavia, la chiusura delle graduatorie ad esaurimento ha impedito gli inserimenti, generando il paradosso per cui quelle ad esaurimento sono esaurite, il fabbisogno di insegnanti di sostegno è aumentato, ma si procede per chiamata di insegnanti dalle graduatorie di istituto o, addirittura, dalla messa a disposizione, per coprire i posti vacanti, anziché stabilizzare i numerosi docenti specializzati;

la situazione risulta ancor più paradossale, sul versante della specializzazione sul sostegno, per i laureati secondo il nuovo ordinamento che, pur prevedendo durante il percorso di laurea il conseguimento di più della metà dei crediti totali stabiliti ex decreto ministeriale n. 249 del 2010 per il tirocinio formativo attivo (TFA) di sostegno, non godono di alcun tipo di riconoscimento e sono stati vincolati, negli anni, ad effettuare la dura selezione prevista dalla normativa sui TFA e l’ulteriore anno formativo con conseguente ripetizione di discipline e tirocini già effettuati nel corso degli studi;

l’ultimo intervento in materia, previsto con il decreto legislativo n. 66 del 2017, ha definito all’art. 12, le caratteristiche del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica della scuola per l’infanzia e primaria come corso di durata annuale articolato in 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari, incardinandolo presso le università nelle quali siano attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria;

ha inoltre previsto che la disponibilità di posti per il corso sia stimata in base alle esigenze al fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione e che l’accesso preveda il superamento di una prova selettiva, oltre al possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e il conseguimento di ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell’inclusione, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea;

pur nella consapevolezza della necessità di formazione e aggiornamento degli insegnanti su materie tanto delicate quanto quelle che interessano la didattica di sostegno all’inclusione scolastica, quanto evidenziato stride profondamente con la situazione annualmente registrata a inizio anno nelle sedi scolastiche italiane, dove la carenza di una risposta strutturale al problema in linea con quanto previsto dalla normativa in materia di cui alla legge n. 104 del 1992 e ribadito nella sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, circa il diritto fondamentale del disabile all’istruzione. Il percorso di abilitazione sul sostegno sembra configurarsi sempre più come un percorso ad ostacoli, che non tiene conto dell’elevato livello di formazione attualmente conseguito nelle facoltà di Scienze della formazione primaria e rischia, altresì, di dare adito ad una ripetizione di insegnamenti che, lungi dal generare un reale valore aggiunto, si risolverebbe in un rallentamento nelle procedure di specializzazione e inserimento in ruolo dei docenti;

è altresì opportuno evidenziare che il citato art. 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017 prevede, al comma 5, l’ulteriore passaggio della definizione di un decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, per definire i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione;

i ritardi in tal senso nella piena e organica definizione del problema alimentano anche in questo caso contenziosi che comportano una spesa per l’erario pari se non superiori alle risorse necessarie per un’organica soluzione del problema, dal momento che, di fatto, si preferisce l’assegnazione di posti “in deroga” alla definizione in organico di diritto, attestando una visione miope e poco curante delle legittime esigenze degli alunni, delle famiglie e del sistema scolastico in generale, pur a fronte di una enorme disponibilità di insegnanti specializzati,

impegna il Governo:

1) ad avviare le opportune misure finalizzate a porre rimedio alle criticità evidenziate, con riferimento all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della primaria, segnatamente in relazione al dovuto riconoscimento del valore dell’abilitazione conseguita dai diplomati magistrali entro il 2001/2002 e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento attraverso un’opportuna valutazione del servizio prestato;

2) ad avviare le opportune misure finalizzate a porre rimedio alle criticità evidenziate, con riferimento all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della primaria, segnatamente in relazione agli insegnanti abilitati mediante conseguimento della laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e nuovo ordinamento attualmente esclusi dall’accesso alle graduatorie ad esaurimento, valutandone l’inserimento in una nuova fascia delle stesse graduatorie, oppure predisponendo un ulteriore canale valevole per il 20 per cento dell’accesso ai ruoli nella scuola dell’infanzia e della primaria, nella forma di una graduatoria regionale con accesso definito mediante concorso per soli titoli e adeguata valutazione del servizio già prestato presso le istituzioni scolastiche, da affiancare ai vigenti canali di reclutamento già previsti dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi;

3) ad avviare la celere definizione del decreto ministeriale previsto dal comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017 finalizzato a definire i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché i crediti formativi necessari per l’accesso al medesimo corso di specializzazione, garantendo un’adeguata valorizzazione dei percorsi formativi e dei crediti formativi e tirocini già ampiamente conseguiti nel corso della laurea.

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