Diplomati magistrale, ecco il testo del decreto legge

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Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto Dignità 12 luglio 2018, n. 87  ” Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese”

Disposizione per i diplomati magistrale

All’art. 4 troviamo Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

“1. Al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. ”

Si conferma quindi la volontà anticipata dal Ministro Bussetti di eseguire le sentenze, anche se i tempi saranno diversi per ciascun ricorrente, soprattutto per coloro per i quali gli avvocati hanno ottenuto il rinvio delle sentenze di merito.

La relazione illustrativa

L’articolo 4, al fine di assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, stabilisce che all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso le istituzioni scolastiche statali con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; pertanto, le predette decisioni debbono es-sere eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
L’intervento assume carattere di necessità e di urgenza in considerazione del fatto che le pronunce di merito interverranno, presumibilmente, in prossimità dell’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e che la loro esecuzione necessita di operazioni tecniche complesse, che non potrebbero essere concluse in tempi utili per assicurare un ordinato avvio del predetto anno scolastico 2018/19.
La concessione del termine di centoventi giorni per l’esecuzione delle sentenze garantirà alle scuole i tempi necessari per l’inserimento nelle graduatorie di istituto dei docenti destinatari di sentenze che non hanno avanzato in precedenza domanda di inserimento nella seconda fa-scia di istituto.
La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai docenti in possesso di diploma magistrale, prevedendo che l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – che, come è noto, concede alle pubbliche amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all’esecuzione, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, le quali avevano reso possibile la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare, rimangono immutati i limiti all’organico dei docenti, posti dall’articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, autorizzati per la relativa copertura; la norma non può comportare la stipulazione di contratti di lavoro in esubero rispetto all’organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente.

Risposta del governo italiano all’Anief entro il 13 settembre

Nel frattempo anche sul fronte politico ci sono importanti novità. Il reclamo collettivo presentato dal sindacato Anief è stato giudicato ammissibile dai commissari europei. Ora il Governo è chiamato a rispondere, entro il prossimo 13 settembre, alle richieste formulate . E la risposta arriverà proprio nei giorni in cui sarà convertito in legge il Decreto Dignità che concede 120 giorni di tempo all’amministrazione per ottemperare alle sentenze di merito dei tribunali.

leggi il Decreto Dignità

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