Diplomati magistrale, chi fermerà i docenti non preparati?

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Il sistema delle supplenze permette a chiunque abbia il titolo di poter insegnare.  Il concorso straordinario per infanzia e primaria prevede una prova non selettiva; potrebbe esserci il rischio di avere  in cattedra docenti non preparati?

Scrive un nostro lettore

premetto che non sono un operatore della scuola, ma sto seguendo da diverso tempo la vicenda dei diplomati magistrale e volevo togliermi una curiosità. Ultimamente, come si sa, stanno lavorando nella scuola primaria persone che hanno fatto da parecchi anni altra attività e possedendo il solo diploma magistrale conseguito ante 2001/02, facendo un semplice ricorso, hanno  ormai maturato i due anni di docenza nella scuola  primaria statale. Ora queste persone dovranno sostenere una prova orale non selettiva. La domanda è questa: se qualcuno di loro, durante la prova concorsuale, non dà prova di idoneità per la professione  docente, verrà lo stesso ammesso e diventerà successivamente  insegnante di ruolo?

La risposta al nostro lettore, dal punto di vista strettamente normativo è, sì. Potrà accadere.

Concorso non selettivo: come giudicheranno i commissari

La natura non selettiva del concorso disposto con DDG n. 1456 del 7 novembre 2018 non permette ai commissari di esprimere una valutazione di esclusione dalla procedura.

La commissione potrà però valutare in maniera negativa la prova e quindi relegare il docente nelle posizioni più basse della graduatoria che, comunque rimane ad esaurimento e quindi tutti i docenti ivi inseriti saranno assunti (secondo questo schema).

Chi potrà fermare un docente non valido

Fermo restando che i docenti già assunti in ruolo con riserva e che hanno superato l’anno di prova non dovranno ripeterlo, i docenti neoimmessi in ruolo dovranno superare l’anno di prova per la conferma.

I docenti neoassunti devono possedere degli standard professionali, definiti dal D.M.850/2015 all’articolo 4

a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali,disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi diapprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali,organizzative e gestionali;

c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico einerenti la funzione docente;

d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degliobiettivi dalle stesse previsti.

I soggetti preposti alla  valutazione del docente neoimmesso sono indicati dalla legge n. 107/2015 al comma 117:

“Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e’sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.”

Quindi tutor, comitato di valutazione, Dirigente Scolastico dovranno garantire che a superare l’anno di prova e formazione siano i docenti che abbiano raggiunto lo standard professionale richiesto.

Da questo punto di vista la non selettività del concorso trova comunque un controaltare nel periodo di prova. Tutto sta nell’attribuire a questo periodo di prova il suo significato più profondo.

N.B. Questo interessa non solo i diplomati magistrale, ma anche i laureati in Scienze della formazione primaria e tutti i docenti in anno di prova e formazione.

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