Diplomati magistrale, Cassazione e adunanze plenaria: una sintesi per fare chiarezza

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Coordinamento Nazionale SFP – Con ordinanza del 22 Luglio 2019, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza, in termini di giurisdizione, dell’azione giudiziaria del Consiglio di Stato e ha messo fine alla lunga vicenda dei diplomati magistrale ante 2001-2002, confermando la validità delle due sentenze plenarie: l’esclusione dei soggetti interessati dalle graduatorie a esaurimento (GAE).

Per fare chiarezza si propone una sintesi dei principali punti delle due sentenze dell’Adunanza Plenaria del 15 Novembre 2017 e del 20 Febbraio 2019.

Il primo è la tardività con cui sono stati avviati i ricorsi per l’inserimento nelle GAE, chiuse con decreto ministeriale il 16 marzo 2007. Le prime azioni legali iniziarono nel 2014, in seguito al parere n. 3813 del 2013, che riconobbe l’inserimento dei diplomati nelle Graduatorie di Seconda Fascia. Le prime sentenze del 2015 consentirono l’inserimento dei ricorsisti, che avevano impugnato i decreti di aggiornamento delle GAE. Tuttavia, l’Adunanza Plenaria ha dichiarato che, per far valere le loro ragioni, i diplomati avrebbero dovuto impugnare, in tempo utile, il decreto del 2007 con cui le GAE vennero costituite.

Il secondo riguarda il valore da attribuire al diploma magistrale ante 2001-2002, riconosciuto come abilitante all’insegnamento secondo il d.P.R. n. 323 del 1998. Richiamando il testo stesso del d.P.R., i giudici hanno affermato che la norma limita l’efficacia del diploma alla possibilità di partecipare ai concorsi ordinari e straordinari (riservati agli insegnanti con servizio scolastico pregresso) ma non consente, di per sè, l’accesso al ruolo. D’altronde, sin dalla loro originaria configurazione, le graduatorie permanenti (poi divenute a esaurimento) erano state riservate a docenti con requisiti ulteriori rispetto al diploma magistrale: il superamento di un concorso per titoli ed esami, il superamento di una sessione riservata, per coloro che avessero prestato servizio per almeno 360 giorni a decorrere dall’a. s. 1994-1995 oppure il conseguimento della laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento.

Il terzo è la definizione della natura dei decreti di aggiornamento delle GAE, in risposta alla questione sollevata nel Novembre 2018 dalla VI sez. del CdS. Secondo l’Adunanza Plenaria tali decreti hanno qualità di semplici atti amministrativi e si limitano a definire le posizioni dei soggetti già inclusi nelle graduatorie a esaurimento, senza consentire nuovi inserimenti e senza avere alcun valore normativo, nemmeno se annullati (come nel 2014).

Infine, il Consiglio di Stato ha negato la possibilità di adottare l’istituto del prospective overruling, che avrebbe consentito di differire nel tempo l’applicazione della prima Adunanza Plenaria, salvaguardando così i ricorsi presentati entro Dicembre 2017. Il diniego si spiega nella mancanza del presupposto fondamentale del prospective overruling, ossia un orientamento consolidato nel tempo che venga improvvisamente modificato in sede processuale. Al contrario, furono le sentenze del 2015, positive ai diplomati magistrali, a distaccarsi dai principi processuali consolidati, in quanto consentirono uno smisurato spostamento del dies a quo del termine per proporre il ricorso.

Le due plenarie e la Corte di Cassazione sono sufficienti per fare chiarezza, ma si preferisce omettere o attaccare la legge per scopi personali e personalistici: un ruolo nella pubblica amministrazione senza superare una selezione.

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