Diplomati magistrale. Avv. Miceli “Entro il 30 giugno un provvedimento per riaprire GaE, cosa si rischia per il prossimo anno scolastico”

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In un lungo post su Facebook l’Avv. Walter Miceli definisce i termini giuridici della questione diplomati magistrale, che nelle prossime settimane potrebbe essere all’attenzione del Parlamento

“PREMESSO CHE

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi degli artt. 194 e 197 del TU. n. 297/94, ha valore abilitante ai fini dell’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria.
In seguito all’istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, il legislatore, infatti, ha riconosciuto valore abilitante a tale nuovo corso di studi (v. art. 5 della l. n. 53/2003), sancendo però che i diplomi dell’Istituto magistrale avrebbero conservato valore legale abilitante se conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (v. l’art. 15, comma 7, del d.PR n. 232/98).
La natura abilitante del “diploma di maturità̀ magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002” è stata riconosciuta per la prima volta dal MIUR con il D.M. n. 353 del 22/5/14, ma soltanto ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto (ossia nelle graduatorie utilizzate per le supplenze).

Il MIUR, con il precedente decreto n. 235 dell’1/4/2014 (recante l’aggiornamento delle graduatorie del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17) aveva invece precluso ai docenti che avevano conseguito il diploma magistrale abilitante entro il 2001/2002 di presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (ossia nelle graduatorie utilizzate per le supplenze ma anche per le immissioni in ruolo).

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 del 16/04/2015, ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non consentiva, ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante (in quanto conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002), l’iscrizione anche nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che la L. n. 296/2006 impone al Miur di inserire nelle GAE “i docenti già in possesso di abilitazione” al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Tale orientamento è stato ribadito dal Consiglio di Stato con le successive sentenze n. 3628 del 21/07/2015, nn. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015, n. 3788 del 3/08/2015, n. 4232 del 10 settembre 2015 e n. 5439 del 2.12.2015, con le quali si confermava l’illegittimità del decreto ministeriale n. 235/2014, poiché “lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti … a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti”.

L’avvocatura dello Stato si è costituita nei giudizi pendenti senza contestare la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, ma sostenendo che lo stesso non sarebbe sufficiente per l’inserimento nelle GAE in quanto l’immissione nelle soppresse graduatorie permanenti avrebbe richiesto anche il superamento di un pubblico concorso.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, tuttavia, ha rimarcato (sempre in altri identici giudizi) l’erroneità anche di tale deduzione considerato che “requisito sufficiente per l’inserimento in GAE è il possesso della abilitazione all’insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle GAE del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall’articolo 1 del d.l. n. 97/2004 (convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006), prevede, tra l’altro, al punto A) denominato “titoli abilitanti di accesso alla GAE” il titolo abilitante COMUNQUE POSSEDUTO, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l’assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione” (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza n. 3628 del 21/07/2015, poi ribadita dalle sentenze della VI Sezione nn. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015, n. 3788 del 3/08/2015, n. 4232 del 10 settembre 2015 e n. 5439 del 2.12.2015).

Nonostante l’univoca e ormai consolidata posizione, la VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 364/2016, ha disposto la remissione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato della sola “questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002”.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/2017, ha rigettato l’appello dei diplomati magistrale.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 11/2017 dell’A.P, la VI Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 217 del 16.1.2018 – in aperto dissenso con la decisione dell’Adunanza Plenaria – ha rimarcato che “… più volte la Sezione (cfr. Cons. St., VI, n. 3673/2015, cit.; id., 2 dicembre 2015 n. 539) ha precisato come il DM 353/2014 abbia riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002, di accedere alla II fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto (…), facendo presente altresì che la pretesa sostanziale di tali diplomati riguardasse l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ex art. 401 del Dlg 16 aprile 1994 n. 297 (come integrato dall’art. 1 del DL 7 aprile 2004 n. 97, conv. modif. dalla l. 4 giugno 2004 n. 143), riservate ai docenti muniti di abilitazione; – una volta riconosciuto, in base al decreto n. 353/2014, il valore abilitante del titolo di studio de quo (ove conseguito entro l’a.s. 2001/2002), solo con un siffatto riconoscimento s’è attualizzata la possibilità di accedere alle GAE e, quindi, la lesiva omissione d’ogni considerazione, da parte del MIUR, di detto titolo ai fini dell’accesso alle graduatorie de quibus, poiché i diplomati magistrali erano già in possesso del titolo abilitante quando avvenne la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, a nulla rilevando il momento in cui, materialmente ed ora per allora, tale ricognizione sia avvenuta, il limite ex art. 1, c. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, che trasformò le graduatorie permanenti in GAE, valendo esclusivamente per gli inserimenti di nuovi abilitati e non anche per i docenti già in possesso di abilitazione”.

Nonostante anche l’ordinanza di remissione avesse dato atto come fosse pacifica tra le parti la natura abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti, la sentenza dell’Adunanza Plenaria, al punto 25, sostiene addirittura che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 non sarebbe abilitante in quanto l’art. 15, comma 7 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, laddove sancisce che: “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale … conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare”, andrebbe interpretato “nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni.”

CONSIDERATO CHE

Se si dovesse dare un’applicazione generalizzata alla sentenza n. 11/2017 dell’A.P, ben 55.000 diplomati magistrale si troverebbero non solo cancellati dalle GAE, dove avevano ottenuto l’inserimento con riserva, ma anche nell’impossibilità di lavorare sia nelle scuole pubbliche che in quelle paritarie, posto che l’affermata assenza di abilitazione precluderebbe loro qualsiasi attività di insegnamento.

Inoltre, la generale applicazione della sentenza n. 11/2017 dell’A.P. condurrebbe al licenziamento di 6.669 insegnanti assunti con contratti a tempo indeterminato e confermati in ruolo dopo il superamento dell’anno di prova.

L’applicazione della sentenza n. 11/2017 dell’A.P., infine, condurrebbe alla revoca di 23.356 incarichi al 30/6 o 31/8 e di 20.110 supplenze brevi conferite ai diplomati magistrale per effetto del loro inserimento nelle GaE.

La decisione dell’A.P., di contro, non avrà nessuna incidenza sulla posizione di quasi 3.000 insegnanti, molti dei quali già assunti a tempo indeterminato, con sentenze del Consiglio di Stato e del Giudice del Lavoro passate in giudicato e, quindi, definitive.

La disparità di trattamento tra insegnanti nella medesima condizione sostanziale è peraltro aggravata dal fatto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabile al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell’Unione europea, in particolare in Romania. Appare quindi immotivata qualunque forma di discriminazione tra cittadini italiani in possesso di titolo definito per legge abilitante e cittadini di altri Stati membri in possesso di titolo analogo e definiti anch’essi abilitati nei rispettivi Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l’accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest’ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami.

RILEVATO CHE

La decisione dell’Adunanza Plenaria è stata contestata con un Reclamo collettivo al Consiglio d’Europa ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del Regolamento addizionale alla Carta Sociale Europea e con un Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sulla base della sentenza del 5 ottobre 2017 Mazzeo c. Italia nella quale la Corte EDU ha rammentato come “un sistema giudiziario caratterizzato dalla possibilità di rimettere continuamente in causa e di annullare ripetutamente delle sentenze definitive viola l’articolo 6 § 1 della Convenzione”.
Avverso la decisione della Plenaria, inoltre, è stato presentato un ricorso per Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e dell’art. 111, comma 8, della Costituzione, con il patrocinio dei legali di tutti i sindacati di categoria (compresi quelli così detti rappresentativi).
L’associazione sindacale Anief ha, inoltre, trasmesso all’avvocatura dello Stato un parere pro veritate, a firma del dott. Michele De Luca, presidente emerito della Corte di Cassazione, che si esprime in favore della salvaguardia della posizione degli insegnanti che, dopo l’assunzione a tempo indeterminato con riserva, hanno superato il periodo di prova.

RITENUTO, INFINE, CHE

a differenza di quanto ritenuto dall’A.P. n. 11/17, la Corte di giustizia nella sentenza Mascolo al punto 89 ha evidenziato che nelle GAE vi erano i docenti che avevano seguito corsi di abilitazione, senza concorso pubblico, e ha poi ribadito al punto 111 che «la normativa nazionale non riserva l’accesso ai posti permanenti nelle scuole statali al personale vincitore di concorso, poiché essa consente altresì, nell’ambito del sistema del doppio canale, l’immissione in ruolo di docenti che abbiano unicamente frequentato corsi di abilitazione».

L’interpretazione della normativa vigente offerta dalla sentenza n. 11/2017 dell’Adunanza Plenaria, di contro,

1. viola la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato poiché, se non fosse possibile l’inserimento nelle GAE, l’ordinamento interno non prevedrebbe alcuna efficace misura preventiva o sanzionatoria rispetto all’illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati per oltre un decennio dagli insegnanti in possesso del diploma magistrale. I diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02, infatti, sono stati esclusi sia dalla sfera di applicazione dei d.l.vi n. 368/2001 e n. 81/2015, di recepimento della direttiva 1999/70, sia dal piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015 sia, infine, dal concorso riservato agli abilitati previsto dal d.lgs. 59/2017.
2. viola gli artt. 3 e 4 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto non considera il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 come titolo idoneo all’inserimento in GAE;
3. viola l’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 12 e 39 CE, poiché introduce un ostacolo discriminatorio alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea, precludendo ai cittadini dell’Unione Europea che hanno conseguito il diploma magistrale in altro Stato dell’Unione Europea di ottenere l’inserimento in GAE per il solo fatto che non hanno fatto valere in Italia il loro titolo nel 2007;
4. viola il principio dell’equo processo e della certezza del diritto in quanto consente alla Pubblica Amministrazione di vanificare le sentenze con le quali il Consiglio di Stato aveva annullato il DM. n. 235/2014 e aveva riconosciuto la natura abilitante del diploma conseguito entro l’a.s. 2001/02 (con conseguente diritto all’inserimento nelle GAE).
5. viola il principio del legittimo affidamento dei diplomati magistrali che, confidando sulla natura abilitante del diploma conseguito e sul necessario adeguamento del MIUR alle sentenze caducatorie emesse dal Consiglio di Stato, si sono dimessi dalle scuole paritarie presso cui lavoravano per prendere servizio alle dipendenze del MIUR.

SI CHIEDE Se il Governo abbia intenzione di emanare un provvedimento d’urgenza prima del 30 giugno 2018 per garantire la continuità didattica e il regolare avvio del prossimo anno scolastico, attraverso la riapertura delle graduatorie ad esaurimento a tutto il personale docente in possesso di un’abilitazione all’insegnamento.

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