Diplomati magistrale andrebbero assunti da graduatorie istituto. Lettera

WhatsApp
Telegram

Inviato da Prof. Donato Nigro D’Adamo (docente di scuola secondaria in quiescenza) – Egregio Senatore Pittoni, desidero porre alla Sua cortese attenzione un precedente alquanto significativo riguardante la vicenda diplomati magistrali ante 2002, caratterizzata, com’è noto, dalla sentenza n. 11/2017 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, che nega a quei docenti l’inserimento nelle graduatorie permanenti/esaurimento.

Il suddetto Organo istituzionale osserva che l’abilitazione, conseguita con gli esami di Stato conclusivi del corso di studi magistrali fino all’a.s. 2001-2002, non avrebbe valore concorsuale per l’accesso e l’inserimento nelle graduatorie permanenti/esaurimento, poiché non rispetterebbe, in pratica, l’art. 97 della Costituzione, per il quale “ Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge” .

A proposito del richiamato art. 97 Cost., mi permetto ricordare, onorevole Senatore, che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nel corso degli anni, ha consentito l’accesso alle graduatorie permanenti ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso di titoli di II grado, di livello, equipollenti al diploma magistrale, dichiarati abilitati nei Paesi in cui hanno conseguito il titolo, senza che a questi fosse stato richiesto il superamento di qualsiasi forma concorsuale. In virtù di tanto, giacché a costoro è stata data questa opportunità, in coerenza con il principio d’imparzialità e non discriminazione, altrettanta possibilità dovrebbe essere data agli insegnanti elementari diplomatisi entro l’a.s. 2001-2002, inpossesso di titolo, per legge e per il percorso di studi seguito, dichiarato abilitante all’insegnamento sia nella scuola elementare che dell’infanzia, peraltro recepito solo dopo il DPR 325/2014.

È oltremodo giusto affermare che “le sentenze vanno rispettate”, a condizioni, tuttavia, che esse non determinino discriminazioni, disuguaglianze, iniquità, come, purtroppo, si è verificato nella vicenda di cui si tratta, giacché diplomati magistrali, con sentenze definitive passate in giudicato, emesse da Sezioni dello stesso Consiglio di Stato, sono stati e sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento, mentre altri, con lo stesso ricorso, sono stati esclusi.

Non sfuggirà alla S. V. l’incoerenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che mentre da un lato afferma la validità dell’abilitazione, dall’altro lato nega quanto affermato, ritenendo tale diploma (conseguito entro l’a.s. 2001-2002) abilitante nel CCNL concernente la mobilità del personale docente, nella parte riguardante la mobilità professionale, ma, paradossalmente non abilitante ai fini dell’inserimento dei docenti che ne sono in possesso nelle graduatorie permanenti/esaurimento.

In uno Stato di diritto lo stesso titolo di studio non può e non deve essere valutato in modi differenti dal punto di vista del valore legale e, conseguentemente, non può creare difformità e discriminazioni per l’accesso all’insegnamento.

Duole e non poco, onorevole Senatore Pittoni, costatare che il concorso straordinario per i diplomati magistrali, di cui all’art. 4 della legge n. 96/2018, disattente le promesse in campagna elettorale, ed in particolare quella dell’On. Salvini: “Noi non permetteremo che la vita lavorativa di oltre 50 mila insegnanti precari venga spezzata da una sentenza ingiusta”.

Detto concorso, così come legiferato, ritenuto da qualcuno agevolante di una categoria di docenti, al contrario, è danneggiante, giacché, dopo le sentenze di merito, trasforma in supplenze al 30 giugno i contratti a tempo indeterminato e determinato, stipulati su posti liberi e vacanti con clausola risolutiva, con ciò prevaricando il Regolamento delle supplenze (DM 131/07) e dando origine a nuovi contenziosi nei tribunali con esiti incerti da caso a caso, costatato che la magistratura, con sentenze non univoche, ha dato prova di essere in contrasto con se stessa proprio sulla vicenda diplomati magistrali.

Non è moralmente e giuridicamente corretto assumere e poi licenziare. Considerati i risvolti della vicenda, sarebbe stato più che opportuno legiferare subito la stabilizzazione dalle graduatorie d’istituto, mettendo in atto, fra altro, la Sua dichiarazione, oltremodo opportuna, sulla cosiddetta “Buona Scuola” (ex Legge 107/2015), che così recita: ” Come si può parlare di qualità quando sono stati esclusi dall’assunzione gli insegnanti preparati ed esperti delle graduatorie di istituto, limitando la stabilizzazione alle graduatorie ad esaurimento ?”

Si tratta indubbiamente di una dichiarazione lucida, che, fra l’altro, implica una corretta soluzione della questione precariato. Soluzione che sarebbe stata accolta favorevolmente dal personale docente di ogni ordine e grado (e non solo) anche perché avrebbe permesso di assicurare quella tanta auspicata continuità didattica e ridotto sensibilmente il triste fenomeno della “supplentite”.

Tralasciando talune gratuite affermazioni che circolano sul social, che vanno di là da tutte le forme della buona educazione, rilasciate peraltro, da persone che dovrebbero insegnare il rispetto delle regole, dell’altro, degli ambienti, dei luoghi, mosse verso una categoria di docenti che da anni serve lo Stato con onore e dignità, desidero salutarLa cordialmente, nella certezza che vorrà continuarela Sua“battaglia”, in merito, che è sociale, culturale, etica e giuridica al tempo stesso.

Con stima.

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la diretta di oggi su: “Intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente”