Diplomati magistrale a Bussetti: abbia coraggio e riapra le GaE

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Docenti magistrali Veneto – Gentile Ministro Marco Bussetti, recentemente Lei, riferendosi alla questione diplomati magistrali, ha affermato: “Ho a cuore la situazione, l’ho seguita dall’inizio, vorrei arrivare ad una soluzione equa”.

Siamo d’accordo con Lei e La ringraziamo per questa attenzione particolare, La sosteniamo e la incoraggiamo ad andare avanti. Aver inserito nel decreto “Dignità” del Ministro Di Maio la clausola con cui viene esteso al caso dei diplomati magistrali la possibilità di ottemperare all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali entro 120 giorni dalla data di comunicazione del titolo esecutivo è per noi un sollievo, piccolo e temporaneo ma lo è. Come afferma l’onorevole Pittoni questo è il primo passo concreto del Governo dopo 6 mesi di nulla. Si parla di una soluzione da adottare “a legislazione vigente”.

La invitiamo ad aver coraggio e a non temere, il legislatore può modificare come e quando vuole la legislazione vigente. E’ il caso dei docenti già di ruolo con riserva, situazione che Lei conosce, insegnanti per cui lo Stato ha previsto un esborso ingente di risorse e per i quali è evidente che perdere docenti già formati sarebbe un abominio prima etico e poi amministrativo, considerando che questo capitale umano e professionale ora come ora è fondamentale per la scuola pubblica. Questi docenti sono già stati selezionati, formati e immessi in ruolo, a che pro licenziarli?

Come Lei ben saprà la questione centrale ed ineludibile è quella delle Graduatorie ad esaurimento. Come scrive il Suo Ministero nel sito istituzionale: “Nelle graduatorie ad esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento. Le graduatorie sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizioni degli iscritti ma, per effetto di quanto disposto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all’inserimento di nuovi aspiranti.”

La natura abilitante del “diploma di maturità̀ magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002” è stata riconosciuta per la prima volta dal MIUR con il D.M. n. 353 del 22/5/14, e, a quel tempo, soltanto ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, utilizzate per le supplenze.
Lei sicuramente saprà anche che con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, Presidente del Consiglio Prodi e Ministro dell’Istruzione Fioroni, furono trasformate le Graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento e viene consentito l’accesso alle G.A.E. a tutti gli abilitati, anche a quelli abilitati con le SISS e ai laureati in Scienze della formazione primaria, che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso. Vennero invece esclusi dalle G.A.E. i diplomati magistrali.

In precedenza per accedere alle Graduatorie permanenti vengono richiesti i seguenti requisiti: per tutti 360 giorni di servizio, per i docenti della scuola dell’infanzia e della secondaria, di primo e secondo grado, l’abilitazione conseguita grazie al concorso mentre per i docenti della primaria l’idoneità conseguita in un concorso. Queste limitazioni aprirono un buco normativo sfavorevole ai diplomati che dura da 19 anni.

Dal 2006 al 2014 un titolo di studio abilitante con valore legale è stato negato ai docenti diplomati, è stato negato loro l’accesso alla professione.

Eppure queste famigerate GAE sono tutt’altro che chiuse: furono già riaperte in due occasioni nel 2008 e nel 2012 permettendo così l’accesso a 23 mila e più docenti, comprese le insegnanti laureate che in seguito entrarono di ruolo senza aver sostenuto nessun concorso. Le GAE si riaprono ogni giorno con il continuo ed inesorabile reinserimento dei docenti depennati per omesso aggiornamento, in cui MIUR viene sconfitto definitivamente in Consiglio di Stato.

Non è forse il caso di cambiare nome e funzionamento alle GAE e abrogare la norma del 2006 che ne prevede la chiusura? Facciamo cadere questa ridicola foglia di fico che produce precariato? Vogliamo finalmente tutelare la scuola, gli alunni, i docenti, le famiglie?

Tra pochi giorni il Ministero selezionerà i futuri Dirigenti scolastici che hanno tra i tanti quesiti da memorizzare anche questo: “Secondo il D.lgs. n. 59/2004, art. 8, c. 3, il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche: [a] attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.” E’ un Decreto legge che come Lei ben sa nella scuola è sistematicamente disatteso e solo la modifica della normativa relativa alle GAE può permettere di applicare.

Caro Ministro, abbia coraggio e non tema, faccia giustizia. Non si tratta di una sanatoria, a meno che non vogliamo considerare una sanatoria quella che permise ai docenti presenti nelle GM (graduatorie di merito) di vecchi concorsi di permanere in GAE anche in seguito a decadenza delle stesse graduatorie di merito quando furono indetti i nuovi concorsi. Sappiamo bene che Lei conosce anche la situazione di chi da anni staziona nelle GAE perché non ha punteggio sufficiente per il ruolo in quanto non disponibile a svolgere supplenze, cosa che noi DM invece non abbiamo mai disdegnato. Lei che sa bene – come docente prima e come dirigente poi – che i diplomati magistrali hanno letteralmente mantenuto funzionante la scuola dell’infanzia e primaria almeno negli ultimi 15 anni, immaginiamo che sarà a conoscenza del fatto che gli attuali controinteressati nel passato sono stati favoriti e privilegiati, con accessi diretti in GAE (senza concorso) con punteggio maggiorato per titolo che in realtà è equivalente. Insomma risolvere la questione DM è il risarcimento di un’ingiustizia non certo una sanatoria!

Da parte nostra la richiesta di un urgente intervento politico non può prescindere quindi dall’auspicata riapertura delle graduatorie che garantirebbe il diritto di tutti e l’equità e perciò dalle seguenti indicazioni:

1. La riapertura delle GAE ai docenti diplomati e l’indicazione di un percorso che consenta agli stessi di accedere ai contratti a tempo indeterminato con eventuale soglia di servizio pregresso attraverso la modifica della Legge 27/12/2006, n. 296 art. 1 comma 605,
2. abrogazione della norma di Legge 107/2015, l’articolo 1, comma 131, sul divieto di cumulo di supplenze oltre i 36 mesi,
3. applicazione del decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE per coloro che hanno anche maturato 36 mesi di servizio e trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato,
4. il riconoscimento del servizio prestato su sostegno,
5. il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie,
6. il mantenimento delle assunzioni in ruolo dei ricorrenti già assunti,
7. la conferma in ruolo dei docenti in anno di prova nell’anno scolastico 2017/2018.
Un cordiale saluto e buon lavoro!

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