Graduatorie di istituto, diploma AFAM non è abilitante. No del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2690/2018, pubblicata il 14 giugno 2018, si è espresso in merito all’appello, presentato da un gruppo di docenti con titolo AFAM, contro la sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma – Sezione III BIS, n. 10367/2017.

Sentenza breve TAR LAzio

La predetta sentenza del TAR aveva respinto la richiesta dei ricorrenti di inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, in virtù del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (c.d. diploma AFAM, o “vecchio ordinamento”), congiunto al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ordinanza Consiglio di Stato

Secondo il CdS, l’appello non è assistito dal fumus boni iuris e non ci sono ricostruzioni interpretative per cui la qualifica degli appellanti sia titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento richiesta ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.

Pertanto, il ricorso viene respinto e non vi sarà alcun inserimento cautelare.

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