Diplomate magistrale in ruolo su sostegno hanno la specializzazione. Lettera

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Ginevra Marcato – Ecco il percorso effettuato dai possessori del titolo di specializzazione su sostegno  (immessi in una graduatoria differente dai DM curricolari in possesso solo del diploma magistrale).

Al momento della convocazione per il ruolo da parte dell’UST, essendo tutte noi specializzate, siamo andate ad assumere, per titolo e per scelta, quei posti destinati alle immissioni in ruolo riservati specificatamente agli insegnanti di sostegno (quindi vacanti).

L’insegnante di sostegno è un docente previsto obbligatoriamente per gli alunni certificati dalla Legge 104/92 (art. 3 comma 1 o 3) con una formazione specifica, non avulsa e autonoma rispetto al complesso e articolato tema della professionalità dei docenti, ma in stretto collegamento con la formazione dell’insegnante curricolare.

Deve avere infatti sia una conoscenza generica sulle discipline della classe sia quella più specifica sulle varie disabilità (punti di forza e debolezza) per avere la capacità di cogliere l’opportunità di trasformare le difficoltà di insegnamento/apprendimento dei singoli in risorse per la classe e per l’intera comunità scolastica.

L’insegnante di sostegno, infatti, svolge la propria attività professionale nel contesto scolastico, collaborando con il docente di classe e promuovendo l’inclusione, grazie ad uno sguardo privilegiato sulle caratteristiche delle persone con Bisogni Educativi Speciali.

Si tratta, come si può capire, di una qualifica che si va ad acquisire una volta terminato il percorso di studio previsto per le docenti curriculari della primaria e dell’infanzia che è in possesso di pochissimi docenti.

E’ accaduto che il personale specializzato immesso in ruolo in questi ultimi tre anni sia stato garantito anche per i vari ricorsi (riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale), da noi diplomate magistrali plurititolate, perché una volta immesse nelle GAE, siamo anche confluite in una graduatoria aggiuntiva e specifica proprio per le insegnanti di sostegno, che ormai era quasi esaurita, alla quale si accedeva solo con un titolo specifico conseguito o tramite le attività formative aggiuntive per il sostegno all’interno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento , (molte docenti con diploma magistrale ricorrenti hanno conseguito anche la Laurea in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento con le attività aggiuntive per diventare insegnanti di sostegno), oppure attraverso un TFA di durata annuale.

In ambedue i casi si attraversava una procedura concorsuale selettiva, perché per accedere alla formazione aggiuntiva propria della Laurea in Scienze della Formazione Primaria occorreva nel vecchio ordinamento, superare la prova selettiva a numero chiuso ed essere laureandi; nel caso, TFA, la procedura selettiva era specifica e prevista dalle Università che hanno attivato i corsi, proprio perché rigorosamente a numero chiuso e con particolari requisiti di accesso, ovvero abilitazione all’insegnamento.

PERCORSO PER ACQUISIRE LA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO:

1. Specializzazione sul sostegno all’interno del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria:
All’interno del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Facoltà a numero chiuso) sono attivate specifiche Attività formative aggiuntive per il sostegno, che consentono di acquisire conoscenze e competenze proprie dell’insegnante specializzato di sostegno. Nello specifico la frequenza delle suddette Attività consente «allo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104» (art. 3, comma 6, DM 26 maggio 1998). Possono avvalersi delle 400 ore aggiuntive per il sostegno gli studenti iscritti al III anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Le Attività formative aggiuntive per il sostegno si articolano in 6 discipline, 6 laboratori e 100 ore di tirocinio. Sono previste anche verifiche in itinere e una valutazione finale, costituita dalla Relazione finale per il sostegno. Tali attività sono organizzate in due semestri: uno coincide con l’ultimo della laurea, l’altro parte una volta completato il corso di studi e prevede: laboratori con frequenza obbligatoria, esami disciplinari specifici e tirocinio. Le ore di tirocinio diretto (100) non prevedono assenze.
Il percorso formativo delle Attività aggiuntive per il sostegno non è passibile di abbreviazione di carriera (art. 11 Regolamento per il riconoscimento titoli pregressi a.a. 2009-2010).

2. Iscrizione al Tirocinio Formativo Attivo (TFA):
L’iscrizione al TFA sostegno consiste nel superamento di una prova preliminare e successivamente di prove concorsuali, una scritta e una orale. La durata massima è di 8 mesi. In tale periodo il candidato arriva al conseguimento di 60 CFU. L’ accesso al percorso formativo prevede il possesso di determinati requisiti da parte dell’aspirante insegnante di sostegno che troviamo elencati di seguito:
Laurea in Scienze delle formazione primaria; SSIS (per la scuola secondaria); COBASLID (per la scuola secondaria);
diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento dell’Educazione musicale o dello Strumento;
diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002);
concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012;
concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (esclusivamente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro);
sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001, ecc.);
titoli professionali conseguiti all’estero e riconosciuti abilitanti all’insegnamento con apposito Decreto del Ministro dell’istruzione;
TFA;
PAS;
diploma magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’a.s. 2001/02.

Risulta chiaro che noi in ruolo sul sostegno non siamo nella condizione del solo diploma, per cui la sentenza dell’Adunanza Plenaria non potrebbe essere applicata, anzi molte di noi all’atto della chiusura della trasformazione delle graduatorie provinciali in graduatorie ad esaurimento, invece di fare il ricorso a cui ha accennato l’Adunanza, si sono iscritte a SFP per conseguire la laurea e non essere tagliate fuori dall’insegnamento. Per molti di noi è stata addirittura la seconda!

Se veramente il Ministro Bussetti vuole applicare le regole di giustizia non può fare a meno di conoscere il nostro caso.

Per quanto riguarda l’accesso alla graduatoria del sostegno molte di noi risultano laureate in SFP vecchio ordinamento e per questo in possesso dei requisiti di insegnamento richiesti.

Purtroppo non sono state immesse in GAE a causa della loro immatricolazione avvenuta dal 2008 in poi, discriminate rispetto ai loro colleghi che immatricolati in precedenza, già risultano di ruolo.

Inoltre, prima del governo Renzi, non era mai stata richiesta una ulteriore prova concorsuale per i possessori della specializzazione sul sostegno, poichè quest’ultima si ottiene proprio grazie ad una prova concorsuale!

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