Diploma magistrale, titolo abilitante all’insegnamento e requisiti per l’insegnamento: decide lo Stato italiano

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La disciplina dei titoli abilitanti all’insegnamento rimane di competenza dell’ordinamento nazionale, e i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo, posto che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, bensì si limitano al più a disporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti. Lo ha ribadito il Tar Lazio (Sezione III bis, sentenza 26 giugno 2020, n. 7203).

La vicenda. Alcuni aspiranti avevano impugnato il decreto col quale erano state indette le procedure per il reclutamento straordinario di personale docente (previsto dalla legge n. 107 del 2015) nella parte in cui non consentiva la partecipazione dei ricorrenti pur essendo in possesso dei relativi diplomi magistrali.

I precedenti. Nel dichiarare infondato il ricorso, il Tar ha richiamato le decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 20 dicembre 2017 e numeri 4 e 5 del 2019, i cui principi sono stati ribaditi dal Tar come pienamente condivisibili. In tali decisioni venivano infatti chiariti due aspetti:
• la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007,
• il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non poteva ritenersi idoneo all’insegnamento.

Il rapporto tra normativa europea ed italiana. Il Tar ha evidenziato che non c’è contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti resta di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizioni di diritto europeo.

Il riconoscimento dei diplomi a livello intraeuropeo. Sul punto (parere Cons. St. n. 963 del 2019) è stato osservato che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).

La compensazione delle spese. Il ricorso è stato respinto ma i ricorrenti si sono visti compensare le spese di giudizio, senza addebito dei costi giudiziali sostenuti dal Miur, risultato vittorioso. Invero, il Tar ha posto le spese a carico di ogni parte, ciascuna per quelle di propria competenza, riconoscendo che nel 2015, cioè nell’anno in cui veniva proposto il ricorso, dai ricorrenti in questioni, sussistevano dei contrasti di giurisprudenza, per cui non era ancora stata chiarita la posizione interpretativa.

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