Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. Necessario corso di abilitazione per II fascia delle graduatorie di istituto, titolo valido per le scuole paritarie

Di Lalla
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red – Si vengono a intrecciare in questi giorni alcune notizie relative alla validità del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. Cerchiamo di metterle in ordine: dalla risposta del Sottosegretario Rossi Doria, al DL L’istruzione riparte, alla sentenza del TAR Lazio che respinge il ricorso dei candidati in possesso del diploma che chiedevano la cancellazione del percorso dell’art.16 del dm 249/10. 

red – Si vengono a intrecciare in questi giorni alcune notizie relative alla validità del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. Cerchiamo di metterle in ordine: dalla risposta del Sottosegretario Rossi Doria, al DL L’istruzione riparte, alla sentenza del TAR Lazio che respinge il ricorso dei candidati in possesso del diploma che chiedevano la cancellazione del percorso dell’art.16 del dm 249/10. 

Andiamo con ordine. Già nel mese di ottobre 2013 nel corso di una interrogazione parlamentare il Sottosegretario Rossi Doria aveva chiarito il valore del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02

"Ebbene si informa oggi che con una serie di note trasmette nel corso del mese di agosto (dopo giorno 1) gli interessati hanno ottenuto formale riconoscimento della qualificazione conseguita attraverso il percorso professionale compiuto; in particolare gli interessati sono

  • qualificati ad insegnare in Italia nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
  • legittimati a partecipare alle procedure per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato
  • all’inserimento nelle graduatorie di istituto
  • all’insegnamento nelle scuole paritarie. "

La validità del diploma ai fini dell’insegnamento nelle scuole paritarie è stata ribadita dal DL Istruzione

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All’art. 15 è stato infatti inserito il comma 9 –bis che: « Il terzo periodo del comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso» .

A tali disposizioni si aggiunge una sentenza del TAR Lazio del 14 novembre 2013, richiesta da alcuni candidati che miravano al riconoscimento del "valore abilitante del diploma magistrale" affinchè questo li esonerasse dalla partecipazione ai percorsi abilitanti che permettono l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Le richieste

"Ritengono gli stessi che l’abilitazione all’insegnamento dei diplomati entro gli anni scolastici 2001-2002 configura una situazione giuridica consolidata in capo a tutti coloro che hanno acquisito quel titolo che non può perdere efficacia nel tempo sicchè l’art. 15 punto 16 del decreto n. 249/2010 nel momento in cui disciplina la attivazione di percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10/03/1997,verrebbe a considerare come non abilitante all’insegnamento il vecchio diploma di maturità magistrale e privandolo conseguentemente di efficacia nonostante riconoscimenti di invalidità (abilitante) operati da tutta la normativa precedente.

I ricorrenti e tutti coloro che sono titolari del diploma di Istituto magistrale e perciò pienamente abilitati all’insegnamento resterebbero in tal modo soggetti ad una normativa ablativa della capacità abilitante di titolo che per sua natura già la possedeva. "

Il Giudice ha respinto le richieste con tale motivazione

"Tutte le disposizioni che interessano, ed in particolare quelle del D.P.R. 31/7/1996 n. 471 emesso in attuazione dell’art. 3 della legge 19/11/1990 n. 341 che ha previsto il corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole materne ed elementare, operano nell’alveo di una sopravvenuta trasformazione incidente sulla Scuola magistrale che il D.I. 10/3/1997 ha soppresso dall’a.s. 1998-99 (art. 1 stesso D.I. 10/3/1997 “… dall’anno scolastico 1998-99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e dell’istituto magistrale”).

In conseguenza della introduzione del nuovo ordinamento ha assunto nuova configurazione anche quella dell’insegnante (di scuola elementare e materna secondo la vecchia denominazione) e conforme ad essa la necessità di raccordarla con una formazione culturale e professionale adeguata alle esigenze dell’insegnamento nella nuova scuola.

In tale quadro il riferimento ai “diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare” contenuto nel co. 16 dell’art. 15 del “Regolamento” di cui al Decreto n. 249/2010, e vieppiù quello contenuto nel Decreto interministeriale 10/03/1997 (richiamato dallo stesso co. 16) non stanno a designare, nella loro dizione, un imperituro riconoscimento per tali insegnanti del valore abilitante del diploma magistrale previsto dal T.U. di cui al D.Lgvo 16/4/1994 n. 297 nel senso della sua essenza e attualità in virtù delle capacità acquisite con il titolo che si consegue al termine del corso di studi nella scuola magistrale e nell’istituto magistrale, che se fosse in siffatto modo riconoscibile avvalorerebbe il palese contrasto (come dagli attuali ricorrenti appositamente denunciato) con la sottoposizione degli stessi a ulteriori “percorsi formativi”.

In quanto diretta a far acquisire (anche agli insegnanti diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola elementare e materna) il bagaglio di nozioni e di apprendimenti adeguato ai compiti che ora si richiedono, attraverso la attivazione di “percorsi formativi” esclusivamente per gli stessi, la disposizione formante oggetto della impugnativa proposta dai ricorrenti con il ricorso principale – art. 15 co. 16 del Decreto n. 249/2010 (e quella oggetto dei motivi allo stesso ricorso aggiuntivi- Decreto dell’11/11/2011 – che gli stessi istanti impugnano nella parte in cui viene a rendere effettiva la disposizione impugnata con il ricorso introduttivo) resta esente dalle rilevazioni dagli attuali ricorrenti formulate comprese quelle risolventesi in denunce di incostituzionalità, inconfigurabili attesa la verificazione di situazioni ordinamentali nuove e sopravvenute che il legislatore ha inteso risolvere dettando disposizioni di apposita e specifica rilevanza interessante la categoria di insegnanti cui riferiscono di appartenere i deducenti. "

Pertanto è ribadita la necessità della partecipazione ai percorsi di formazione iniziale istituiti con dm 249/10 per i candidati con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. 

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