Diploma AFAM non è abilitante, no ad inserimento in II fascia graduatorie di istituto. Sentenza TAR

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Pubblicata la sentenza del TAR Lazio n. 07913/2017 con la quale il TAR Lazio ha respinto uno dei ricorsi presentati dai docenti in possesso del titolo AFAM per l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, in virtù del riconoscimento del titolo come abilitazione all’insegnamento.

Non sappiamo se l’orientamento del TAR si manterrà tale anche per gli altri ricorsi presentati, né se sarà tale anche quello dei Giudici del Lavoro.

Pubblichiamo uno stralcio della sentenza

“Con il ricorso collettivo in epigrafe i ricorrenti deducono l’illegittimità del decreto ministeriale in epigrafe nella parte in cui non ha ricompreso, e quindi ha escluso, la possibilità di iscrizione nella II fascia di Circolo e di Istituto – riservata ai docenti in possesso di abilitazione” ai diplomati AFAM c.d. “vecchio ordinamento” che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sarebbero da ritenersi tutti ipso jure “abilitati” all’insegnamento, in virtù dei documenti allegati al ricorso in copia non autenticata (dalla quale emerge per ciascun ricorrente il possesso di titoli diversi, conseguiti in data diversa e la presentazione della domanda per classi di insegnamento diverse).

Va innanzitutto chiarito che per diplomi “vecchio ordinamento” si intendono, esclusivamente, quelli conseguiti prima del 1999.

In proposito, l’art. 4 , comma 1 della legge L. 21 dicembre 1999, n. 508 (Validità dei diplomi) ha stabilito che “i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione ” mentre, al comma 2, venne precisato che “ Fino all’entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”.

La legge del 1999, come modificata nel 2002, ha quindi distinto tra valore del diploma c.d. “vecchio ordinamento” ai fini “dell’accesso all’insegnamento” e valore di tale diploma ai fini “dell’abilitazione all’insegnamento”: a tal fine, il legislatore per l’insegnamento nelle classi di concorso A31/A32 ha richiesto il possesso di specifici diplomi conseguiti al termine dei Corsi di didattica della musica, unitamente al requisito del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.

Col D.M. n. 137 del 28.9.2007 i corsi di didattica della musica sono stati, quindi, ridefiniti nei “corsi accademici biennali di II livello finalizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A31-A32) e di docenti di strumento (classe di concorso A77). Ne deriva che se i titoli del c.d. vecchio ordinamento, conseguiti entro il 1999, erano sufficienti ai fini dell’accesso ai concorsi, lo stesso non vale ai fini dell’abilitazione all’insegnamento.

Ciò è, pacificamente, riconosciuto dalla giurisprudenza anche più risalente, secondo cui “ L’art. 4, comma 1, L. n. 508/99 (prima della normativa del 2002, che ha sostituito la precedente versione della norma) avendo genericamente riguardo all’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione ed alle scuole di specializzazione, dispone di una situazione differente rispetto a quella relativa all’abilitazione all’insegnamento. Quest’ultima, infatti, presuppone il possesso di un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti. Quindi, il diploma equipollente consente di svolgere in Italia un’attività professionale che può anche concretarsi nello svolgimento di supplenze, nei limiti in cui l’ordinamento scolastico non richiede per le stesse il necessario possesso dell’abilitazione, mentre per il riconoscimento dello specifico valore abilitante del titolo ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, è necessario un ulteriore specifico provvedimento rivolto a riconoscere quello in questione quale titolo di formazione professionale, ai sensi della normativa vigente “ (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 22-08-2006, n. 4932).

Del resto, già con l’art. 2, comma 4 – bis della L. 143/2004 il legislatore aveva previsto anche l’istituzione di un corso di abilitazione “speciale” per i docenti diplomati AFAM che fossero privi del relativo titolo, con la conseguente possibilità di parteciparvi per chi avesse conseguito il titolo anteriormente, mentre successivamente sono stati istituiti svariato corsi abilitativi ordinari di TFA per le classi di concorso musicali.

Né può accedersi alla tesi di parte ricorrente secondo cui per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 L. n. 228 del 2012, i titoli di studio conseguiti secondo il c.d. “vecchio ordinamento” dovrebbero ritenersi abilitanti all’insegnamento, sulla base di quanto previsto dall’art.1 comma 107 della legge richiamata, secondo cui “ i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello” .

Tale equiparazione, infatti, è limitata all’equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (conseguiti prima della entrata in vigore della L. del 2012) ai diplomi accademici al limitato fine della partecipazione ai concorsi, ma non può rilevare sotto il diverso profilo dell’abilitazione all’insegnamento: infatti, ai sensi della richiamata L. n.268/2002, anche il possesso del Diploma accademico di II livello (diploma di Conservatorio non costituiva) affatto titolo abilitante all’insegnamento se non a fronte del contestuale possesso del diploma in Didattica della musica (dello stesso avviso Trib. Milano Sez. lavoro, Sent., 05/07/2017).

Ne deriva che del tutto legittimamente il D.M. impugnato da un lato ha previsto la possibilità di inserimento in II fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto dei docenti in possesso di diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di Il livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione deí docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n, 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del MIUR 6 agosto 1999 n. 201 nonché di diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i ; dall’altro ha precluso ai docenti privi di tali requisiti e in possesso del mero diploma AFAM , specie se conseguito dopo la richiamata riforma dell’ordinamento, l’iscrizione nella II fascia delle G.I. per l’insegnamento, riservata ai docenti abilitati (fermo restando che anche i docenti non abilitati possono effettuare supplenze previa iscrizione nella III fascia delle G.I. nelle classi di concorso per cui, ai fini dell’insegnamento, è richiesto il mero possesso del titolo di studio).

Il ricorso , pertanto, deve essere respinto. “

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