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Dimissioni volontarie in corso di anno scolastico: è possibile?

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Cosa accade se un dipendente del comparto scuola vuol presentare dimissioni don decorrenza immediata in corso di anno scolastico?

Salve vorrei sapere le modalità o se esiste date o preavvisi in cui il personale Ata a tempo indeterminato possa presentare domanda di dimissioni volontarie in corso l’anno scolastico

I dipendenti del comparto scuola possono rassegnare le dimissioni anche in corso d’anno, senza rispettare la data di presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ma è bene sapere che la decorrenza delle stesse sarà soltanto dal 1 settembre dell’anno successivo. Il dipendente, quindi, fino al 1 settembre dell’anno solare successivo deve continuare a prestare servizio. Questa la regola generale.

Ma cosa accade se il dipendente del comparto scuola voglia presentare dimissioni con decorrenza immediata? Con il Decreto legislativo 29 del 1993 il pubblico impiego è diventato regolate delle norme delle leggi civili sul lavoro e le dimissioni di un dipendente, quindi, sono un istituto unilaterale (non c’è bisogno, quindi, che il datore di lavoro accetti le dimissioni) e non necessitano di accettazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Secondo la Corte di Cassazione, in ogni caso, anche in presenza di dimissioni del dipendente pubblico si deve garantire il buon andamento dell’attività didattica e per questo la decorrenza delle stesse deve essere individuata sempre e comunque al 1 settembre.

Dimissioni in corso di anno scolastico

Se il lavoratore, però, vuol risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza immediata senza attendere il 1 settembre gli sarebbero irrogate sanzioni disciplinari per:

  • assenza senza giustificazione dal posto di lavoro (max 3 giorni in un biennio)
  • assenza senza giustificazione dal posto di lavoro (max 7 giorni in un decennio)
  • assenza ingiustificata e mancata ripresa del servizio.

Per l’assenza ingiustificata il dirigente scolastico diffiderà il dipendente a riprendere immediatamente servizio ma se il dipendente non torna al lavoro il dirigente comunicherà all’Ufficio provvedimenti disciplinari la documentazione del caso.

L’URS Umbria, invece, interpreta diversamente il fatto. In caso di dimissioni volontarie con rinuncia del preavviso la decadenza del posto di lavoro rimane in vigore. Dopo la diffida del dipendente da parte del dirigente scolastico, quindi, si dovrà avviare l’istituto di decadenza.

Il dipendente che vuol lasciare il comparto scuola prima della fine dell’anno scolastico, quindi, può farlo tenendo presente, però, che tale comportamento comporta delle procedure che saranno attivate nei suoi confronti. Anche nel caso di dimissioni in corso d’anno scolastico, secondo l’URS, è necessario un periodo di preavviso che varia in base all’anzianità di servizio ed è di:

  • 2 mesi per dipendenti che abbiano un’anzianità di servizio fino a 5 anni
  • 3 mesi per dipendenti che abbiano un’anzianità di servizio fino a 10 anni
  • 4 mesi per dipendenti che abbiano un’anzianità di servizio oltre i 10 anni.

Rispettando il periodo di preavviso dovuto, quindi, il dipendente del comparto scuola che decidesse di presentare dimissioni in corso di anno scolastico non dovrebbe incorrere in nessuna sanzione anche se questo va a cozzare contro la Corte di Cassazione che con la sentenza numero 2795 del 2015 ha stabilito che per il comparto scuola la decorrenza delle dimissioni è sempre il 1 settembre.

Il dipendente del comparto scuola che presenti, quindi, dimissioni non rispettando i termini stabiliti dal MIUR rischia di incorrere in diverse sanzioni tra cui la decadenza o il licenziamento disciplinare (che potrebbero precludere la possibilità di partecipare a futuri concorsi pubblici e la possibilità di svolgere alcune attività lavorative). Se, poi, non si rispetta neanche il termine di preavviso si rischia di incorrere anche in una sanzione economica per il mancato preavviso che prevede il contratto nazionale del comparto scuola.

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