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Dimissioni per pensione anticipata, per il TFS bisogna aspettare 2 anni

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Il TFS viene liquidato dopo la cessazione del rapporto di lavoro. I tempi di attesa variano a seconda se il rapporto cessa d’ufficio o per dimissioni.

Buongiorno, Sono una insegnante in pensione anticipata dal 31 agosto 2018 con una contribuzione di 42 anni e 3 mesi ed una età di 64 anni. Ho quindi raggiunto i limiti di servizio con il riscatto dei 4 anni di laurea. Ho richiesto all’INPS se il mio TFS sarebbe stato pagato decorsi i 12 mesi visto il raggiungimento dei limiti di servizio che secondo la legge Fornero è di 41 anni e 10 mesi. Mi viene risposto che avendo l’amministrazione comunicato la cessazione del servizio “per pensione anticipata ovvero dimissioni” dovrò aspettare 24 mesi dalla cessazione dal servizio. È possibile sapere che differenza c’è fra pensione anticipata ordinaria (nel caso di raggiungimento dei limiti di servizio) e dimissioni volontarie per il raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata? Grazie

Dal 2014, con l’approvazione della Legge di Bilancio, sono cambiati i termini di pagamento del TFS (trattamento di fine servizio). Secondo la nuova normativa la liquidazione del TFS non può avvenire prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età. In proposito, rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento dei 67 anni (per la maggior parte dei dipendenti pubblici). La liquidazione del TFS entro 12 mesi spetta anche per cessazione dal servizio in conseguenza dell’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato o per risoluzione unilaterale dello stesso ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008.

Liquidazione del TFS trascorsi 24 mesi

Il TFS non può essere liquidato e messo in pagamento prima che siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

  • le dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione anticipata;
  • il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).

Nel caso in esame la cessazione dal servizio è avvenuta per “dimissioni” pertanto il TFS non può essere liquidato prima dei 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora la cessazione fosse avvenuta d’ufficio mediante collocamento a riposo da parte dell’Amministrazione allora il TFS sarebbe stato liquidato dopo 12 mesi. In altre parole, la legge opera una distinzione fra chi “non può” più lavorare e chi “non vuole” più lavorare a prescindere dal diritto o meno alla prestazione pensionistica. Sul punto si è espressa recentemente anche la Corte Costituzionale sentenziando la legittimità della legge n. 147 del 2013 laddove si differiscono le tempistiche di liquidazione del TFS.


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